Foglio di via obbligatorio e durata massima: legittimo il divieto di rientro (TAR Umbria n. 34 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, il foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune per la durata massima prevista dalla legge è legittimo quando la pericolosità sociale del destinatario risulti da una pluralità di elementi oggettivi, tra cui una condanna definitiva e provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria ordinaria. La valutazione dei presupposti e la determinazione della durata rientrano nell’ampia discrezionalità del potere di prevenzione, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il giudizio di proporzionalità va condotto tenendo conto delle caratteristiche e della durata della condotta sanzionata e dell’assenza di interessi lavorativi o di residenza nel territorio interdetto.
Il Fatto
Il Questore di Perugia ha disposto nei confronti del ricorrente l’ordine di allontanamento dal Comune di Perugia con divieto di rientro per quattro anni, in applicazione degli artt. 2 ed 1 del d.lgs. 159/2011. Il provvedimento si fonda su una condotta recente, consistente nell’aver più volte ricevuto somme a titolo di caparra da persone interessate a locare un immobile, per poi comunicare l’indisponibilità dell’alloggio senza restituire quanto versato, e su una serie di precedenti risalenti nel tempo.
Il ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Umbria deducendo difetto di motivazione, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, violazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990 e contraddittorietà del provvedimento. In sintesi, egli lamenta che la misura sia stata irrogata per la durata massima sulla base di mere segnalazioni, senza verifica dell’esito giudiziario dei precedenti. Ha inoltre proposto reclamo avverso la decisione di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, qualificandolo come manifestamente infondato. Secondo il TAR, l’assunto su cui si regge l’impugnazione non risponde al quadro dei precedenti delineato dalla Questura, nel quale figurano, oltre a numerose segnalazioni e indagini sviluppatesi nell’arco di vent’anni, anche una condanna definitiva per truffa e due provvedimenti restrittivi disposti dall’autorità giudiziaria ordinaria. Tali elementi smentiscono la tesi della mera segnalazione priva di seguito giudiziario.
Il Tribunale sottolinea che il ricorrente non ha contestato la veridicità della condotta truffaldina più recente, né ha affermato di risiedere a Perugia o di avere nella città interessi di natura lavorativa. Gli elementi oggettivi evidenziati supportano dunque il giudizio della Questura, secondo cui il ricorrente è soggetto pericoloso per la sicurezza e tranquillità pubblica ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011, con conseguente sussistenza dei presupposti per l’adozione del foglio di via obbligatorio ex art. 2 del medesimo decreto.
Quanto alla durata massima del divieto di rientro, il TAR esclude il dedotto profilo di sproporzione. La misura è giustificata dalle caratteristiche e dalla durata della condotta sanzionata e dalla mancanza di motivi apprezzabili che giustifichino la presenza del ricorrente a Perugia. Il Collegio richiama, sul punto, l’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del potere di prevenzione.
Sulla censura di violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, il TAR rileva che essa non risulta concretamente argomentata nel ricorso. Nel provvedimento impugnato l’individuazione del presupposto — la probabilità che nelle more il ricorrente commetta reati della medesima specie — ritenuto giustificativo dell’omissione della fase di partecipazione procedimentale, appare comunque tutt’altro che travisata o illogica. Il Collegio conferma infine la decisione di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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