Riconoscimento e accreditamento distinti ma contestuali per le scuole di mediazione linguistica (Cons. Stato n. 558 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML) è concettualmente e giuridicamente distinto dal procedimento di accreditamento delle sedi e dei corsi, ancorché il regolamento ne prefiguri la contestualità secondo il c.d. modello duale. Tale unitarietà non è sempre necessaria: per una Scuola già riconosciuta che richieda l’attivazione di nuovi corsi o l’apertura di nuove sedi è sufficiente un nuovo accreditamento, senza un nuovo riconoscimento. L’accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale ed è soggetto a verifica periodica della permanenza dei requisiti, non a un rinnovo istantaneo. Il parere negativo dell’ANVUR o del CUN, in quanto vincolante, integra un preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente diritto del soggetto istante a formulare osservazioni entro dieci giorni. La previsione che limiti ad una sola volta la ripresentazione dell’istanza di riconoscimento dopo una seconda bocciatura sarebbe illegittima, perché limitativa della libertà di impresa e di insegnamento.

Il Fatto

Il Ministero dell’Università e della ricerca ha chiesto al Consiglio di Stato il parere sullo schema di regolamento recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici, in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge n. 127 del 1997. L’intervento si era reso necessario per aggiornare il quadro normativo risalente ai decreti ministeriali n. 38 del 2002 e n. 59 del 2018, anche alla luce delle modifiche intervenute con i decreti ministeriali n. 1648 e n. 1649 del 2023 in materia di classi di laurea. A seguito di un primo esame, la Sezione aveva emesso un parere interlocutorio, invitando l’Amministrazione a razionalizzare le categorie giuridiche e a definire i termini dei rinvii. Il Ministero ha quindi trasmesso un nuovo schema di decreto, corredato della documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

La Sezione osserva preliminarmente che il nuovo testo recepisce in gran parte le sollecitazioni formulate nel parere interlocutorio. Viene valutato positivamente lo sforzo di distinguere con chiarezza, all’articolo 1, la disciplina del riconoscimento delle Scuole da quella dell’accreditamento di sedi e corsi, superando le ambiguità della precedente formulazione. Tuttavia, il parere evidenzia come il c.d. modello duale, che prefigura la contestualità dei due procedimenti, non sia sempre necessario: per una Scuola già riconosciuta che intenda attivare nuovi corsi presso la sede centrale, l’articolo 3, comma 12, dello schema risulta incongruo, limitandosi a disciplinare il solo caso delle sedi decentrate.

In relazione al procedimento, viene analizzato il meccanismo del parere vincolante di ANVUR e CUN, qualificato come preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il parere rileva l’incongruenza di mantenere “fermi” i termini per il rilascio del parere, ormai già scaduti, e la mancata definizione dello statuto dell’eventuale inerzia degli organi consultivi. Viene inoltre suggerita la riformulazione dell’articolo 3, comma 9, per garantire la motivazione anche del provvedimento di rigetto e per menzionare espressamente le sedi.

Con riferimento alla durata dell’accreditamento, il parere critica la nozione di “accreditamento periodico” introdotta dall’articolo 6, ritenendo più corretto qualificare come periodica la verifica del permanere dei requisiti, con cadenza quinquennale, e l’accreditamento come “soggetto” a tale verifica. Viene evidenziata la contraddizione tra la figura dell’accreditamento periodico e la previsione della “conferma”, che postula una continuità nel rapporto. Il parere segnala inoltre la previsione, all’articolo 3, comma 11, che limita ad una sola volta la ripresentazione dell’istanza dopo una bocciatura, ritenendola illegittima ove intesa come preclusione definitiva alla rinnovazione.

Vengono formulate numerose osservazioni di drafting e di coordinamento normativo. Tra queste, la necessità di sostituire il verbo servile con l’indicativo deontico, di usare “istanze” in luogo di “proposte”, di correggere la rubrica dell’articolo 1 e di integrare i riferimenti alle “sedi” in diversi commi. Il parere sottolinea l’esigenza di chiarire la portata delle locuzioni “docente afferente alla struttura” e “personale docente strutturato” di cui all’articolo 10, nonché di coordinare la disciplina degli esperti esterni tra gli articoli 10 e 12. Da ultimo, viene evidenziato che l’articolo 17, sull’inserimento in Anagrafe, resta non autoapplicativo e necessita di un termine per l’emanazione del decreto attuativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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