Concordato in appello, motivi non consentiti e pena illegale (Cass. pen. n. 31868 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello quando i motivi proposti non siano riconducibili alle eccezioni consentite, tra cui non rientra la mera reiterazione di doglianze già rinunciate o la richiesta di una diversa lettura dei fatti. L’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. importa rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione della irrogazione di una pena illegale. Deve qualificarsi tale solo la pena non conforme a quella stabilita in astratto dalla norma penale, non anche quella derivante da erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze, allorché il risultato finale non ecceda i limiti edittali previsti dalla legge. Nessun rilievo assume, in tal caso, che i passaggi intermedi del calcolo siano stati computati in violazione di legge.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a sei imputati per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo una pluralità di motivi: dalla mancata esclusione della recidiva alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, dalla genericità della motivazione alla mancata considerazione del risarcimento del danno, fino alla dedotta illegalità della pena concordata in violazione del divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti di cui all’art. 628, quinto comma, cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, il controllo demandato al giudice è limitato alla legalità della pena, non potendo il giudice modificare il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, ma solo accoglierlo o rigettarlo. Il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. né sulle nullità assolute, essendo la cognizione limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

L’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. I motivi proposti nell’interesse della maggior parte dei ricorrenti sono stati ritenuti generici o reiterativi di doglianze già rinunciate con la richiesta di concordato, nonché sollecitanti una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta illegalità della pena, la Corte ha precisato che è illegale solo la pena non conforme a quella stabilita in astratto dalla norma penale, come quella superiore al massimo o inferiore al minimo edittale. Non integra invece tale nozione l’errata applicazione di legge processuale. In particolare, la pena concordata di anni 6 e mesi 8 di reclusione non eccede i limiti edittali previsti per la rapina pluriaggravata, dovendosi escludere che rilevino eventuali errori nei passaggi intermedi del calcolo, quando il risultato finale sia comunque conforme ai limiti legali.

La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 877 del 2023 secondo cui la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale soltanto se eccede i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, a nulla rilevando che i passaggi intermedi siano computati in violazione di legge. Nel caso di specie, la pena applicata era comunque inferiore a quella di primo grado, non appellata dal pubblico ministero, con conseguente insussistenza di un interesse all’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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