Inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 24797 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una c.d. doppia conforme, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Tale onere non è assolto dalla mera esposizione dei contenuti delle due sentenze di merito. Il limite della doppia conforme, ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., applicabile ai giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 emesso da Roma Capitale. La CTP di Roma rigettava il ricorso, ritenendo la contribuente soggetto passivo in qualità di società incorporante della società intestataria catastale degli immobili, per effetto della fusione. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigettava l’appello, confermando la statuizione di primo grado e disattendendo il motivo di gravame relativo alla mancata retrocessione dei cespiti, già espropriati dal Comune, in virtù di un decreto prefettizio poi annullato.
La società ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata consegna dei cespiti, disposta con sentenza del Tribunale di Roma.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in caso di omesso esame di un fatto storico, nella sua accezione naturalistica, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti. Ha poi rilevato l’operatività del limite della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., norma applicabile ai giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023 e mantenuta in vigore per detti giudizi dalla disciplina transitoria.
Il ricorrente, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, non ha indicato le differenti ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni, né ha rappresentato la loro diversità, che non può considerarsi dedotta solo in ragione della mera esposizione dei contenuti delle sentenze di merito. La Corte ha escluso che la carenza originaria del ricorso possa essere emendata mediante la prospettazione postuma, effettuata nella proposta di definizione accelerata, della diversità delle rationes decidendi, trattandosi di un vizio genetico del ricorso, sanzionato con l’inammissibilità e non sanabile successivamente.
La Corte ha inoltre precisato che la sentenza d’appello, dopo aver confermato pienamente la pronuncia di primo grado, ha disatteso il principale motivo di gravame, ritenendo non fornita la prova dell’errore delle risultanze catastali. Ha, quindi, ribadito che l’ipotesi di doppia conforme ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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