Inammissibile il ricorso sul difetto di motivazione nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. II n. 38500 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Sono deducibili soltanto i vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Resta escluso dal novero il difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso che proponga una lettura alternativa dei dati di fatto è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Con la sentenza impugnata il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e mille euro di multa per tentata rapina aggravata, tentata violenza privata aggravata e danneggiamento aggravato.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. Il giudice non avrebbe argomentato adeguatamente il proprio convincimento e avrebbe omesso di prosciogliere l’imputato, non risultando raggiunta la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive l’accesso al giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento a quattro categorie di motivi. La volontà dell’imputato, il difetto di correlazione, l’erronea qualificazione del fatto e l’illegalità della pena esauriscono il perimetro dell’impugnazione.
La riforma del 2017 ha inciso in modo specifico sul tema del proscioglimento immediato. Prima della novella, il difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. costituiva motivo deducibile. Con l’introduzione del comma 2-bis tale vizio è stato espunto dal novero dei casi di ricorso per cassazione.
Il ricorso in esame veicolava proprio questa censura. Il ricorrente prospettava una diversa lettura degli elementi di prova, contrapponendola a quella del giudice del patteggiamento sull’affermazione di responsabilità. Si trattava, per la Corte, di una ricostruzione alternativa di dati di fatto già valutati, estranea ai motivi consentiti.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama Sez. VI n. 8912 del 20.02.2018, Sez. II n. 4727 dell’11.01.2018 e Sez. VI n. 1032 del 07.11.2019, dep. 2020, a conferma dell’indirizzo consolidato. L’inammissibilità è stata pronunciata con ordinanza de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’esito consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Nota della Redazione
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