Confisca di prevenzione e pericolosità generica: acquisto in asta nel periodo immediatamente successivo (Cass. pen. Sez. I n. 32095 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con la conseguenza che, quanto alla motivazione, è denunciabile esclusivamente il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, non anche l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il giudizio di pericolosità si fonda su fatti storicamente apprezzabili quali indicatori della appartenenza del proposto alle categorie criminologiche legali, prescindendo dalla consumazione di specifici reati. In materia di pericolosità generica, è legittima la confisca dei beni acquistati in un periodo immediatamente successivo a quello di accertata pericolosità, purché il giudice dia atto di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione degli acquisti dalla provvista illecita formatasi nel periodo di attività criminosa.
Il Fatto
Con decreto del 28 febbraio 2025, depositato il 20 marzo 2026, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione avverso il decreto del Tribunale che aveva disposto la confisca di prevenzione di alcuni immobili, formalmente intestati alla figlia del proposto ma ritenuti nella sua disponibilità. Gli immobili erano stati acquistati tramite aggiudicazione in asta giudiziaria in una procedura esecutiva, con pagamento del prezzo senza ricorso al mutuo bancario.
Il proposto era stato ritenuto persona socialmente pericolosa per essere stato dedito abitualmente a delitti lucrogenetici, in particolare alla commercializzazione di rilevanti quantità di stupefacente, in stretto collegamento con la criminalità organizzata, fino al 2021. Avverso il decreto di rigetto ha proposto ricorso per cassazione il proposto, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, ha ritenuto infondata la censura, rilevando che la Corte d’appello, nel riservare la decisione, aveva indicato espressamente, ai sensi dell’art. 7, comma 10-septies, d.lgs. n. 159/2011, il termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento per la particolare complessità della decisione, con conseguente sospensione del termine di efficacia della confisca e suo spostamento a data successiva a quella del deposito del provvedimento impugnato, in conformità al principio espresso da Sez. 1, n. 4489 del 2022.
Sul secondo motivo, la Corte ha premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, essendo esclusa la deducibilità dell’illogicità manifesta. Ha quindi ricordato che la motivazione apparente è quella affetta da vizi radicali che rendono l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, non ricorrendo tale vizio quando gli argomenti difensivi siano stati presi in considerazione o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento.
Quanto alla pericolosità, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di prevenzione si fonda su fatti storicamente apprezzabili, prescindendo dalla consumazione di specifici reati. Ha inoltre affermato che, ai fini della pericolosità generica, è legittimo disporre la confisca dei beni acquistati in un periodo immediatamente successivo a quello di accertata pericolosità, purché il giudice dia atto di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni dalla provvista illecita, valorizzando il collegamento logico tra fatto presupposto, pericolosità e incremento patrimoniale ingiustificato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato avesse sviluppato un apparato argomentativo esaustivo, valorizzando la condanna per 14 reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2020 e il 2021, l’acquisto degli immobili avvenuto circa sei mesi dopo l’ultima condotta illecita accertata, l’assenza di risorse lecite del nucleo familiare e la valutazione di inattendibilità delle allegazioni difensive sulla provenienza della provvista, con motivazione nient’affatto apparente ma diffusa e dotata di rigore logico.
Nota della Redazione
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