La distanza temporale e gli arresti escludono la continuazione (Cass. pen. Sez. I n. 32099 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’unicità del disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., non si identifica con una generica scelta di vita volta alla reiterazione di condotte criminose, né esige una dettagliata progettazione di tutti gli episodi, essendo sufficiente una programmazione iniziale anche solo di massima, purché i reati risultino previsti in linea generale per il conseguimento di un fine unitario e sufficientemente specifico. In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa verifica della sussistenza di tale programmazione. La distanza temporale tra i fatti e i periodi di detenzione subiti per gli arresti in flagranza costituiscono indici sintomatici negativi dell’unicità del disegno criminoso, non superati dalla mera omogeneità delle condotte e dalla loro contiguità temporale. La verifica della continuazione per gruppi di reati è doverosa solo se l’interessato abbia allegato specifici elementi a sostegno.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza del condannato volta al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente, tutti consistenti in violazioni dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice aveva motivato il diniego valorizzando la distanza temporale tra le condotte, variabile da cinque mesi a un anno, e la circostanza che l’imputato era stato arrestato in flagranza dopo ciascun episodio, ritenendo i fatti espressione di autonome risoluzioni delinquenziali.

L’interessato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il giudice a quo riconosciuto l’unicità del disegno criminoso, desumibile dall’omogeneità e dalla contiguità temporale degli episodi, e per avere attribuito rilievo all’arresto in flagranza, ritenuto elemento irrilevante. Ha inoltre censurato l’omesso esame della richiesta subordinata di continuazione per gruppi di sentenze.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha premesso che l’unicità del disegno criminoso richiede una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, che può essere previsto anche solo in linea generale. La coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale costituiscono meri indizi dell’assenza di soluzioni di continuità, ma nessuno di essi, da solo, è sufficiente a dimostrare l’esistenza del vincolo.

La Corte ha ricordato il diritto vivente, richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, necessita di un’approfondita verifica che i reati successivi fossero stati programmati al momento della commissione del primo. Ha inoltre evidenziato che l’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono solo indici rivelatori, che non consentono di per sé di ritenere i fatti frutto di un’unica deliberazione.

Quanto al caso concreto, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell’esecuzione non manifestamente illogica, avendo correttamente valorizzato la distanza temporale tra i fatti e l’estemporaneità delle deliberazioni, successiva agli arresti in flagranza. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di reati commessi a distanza temporale, si presume, salvo prova contraria, l’insussistenza di una progettazione specifica, e ha chiarito che l’arresto in flagranza interrompe il progetto delinquenziale, non potendo un disegno criminoso includere le detenzioni e le riprese dell’ipotetico progetto esecutivo.

Con riferimento alla richiesta di continuazione per gruppi di reati, la Corte ha osservato che il giudice dell’esecuzione correttamente non aveva valutato l’evenienza, non essendo stato dedotto alcun elemento specifico nell’istanza introduttiva. La verifica per gruppi è doverosa solo se l’interessato abbia enucleato i singoli gruppi e allegato gli indici rivelatori della continuazione parziale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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