Prescrizione maturata prima dell’appello e rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. II n. 38164 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, il termine massimo deve essere verificato con riferimento alla data della pronuncia della sentenza di appello, poiché è a quel momento che va accertata l’eventuale maturazione del termine in assenza di cause di sospensione. Ove il reato risulti estinto per prescrizione, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo corrispondente, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) e l), cod. proc. pen., e ridetermina la pena per i reati residui espungendo dal calcolo il solo aumento applicato per la continuazione. Il termine prescrizionale va invece calcolato secondo la disciplina dell’art. 157, secondo comma, cod. pen. quando il reato sia aggravato da una circostanza ad effetto speciale che eleva il massimo edittale.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14.02.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia per i reati di cui agli artt. 640, 648 e 497-bis, secondo comma, cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, con declaratoria di falsità e ordine di cancellazione del documento di identità.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo deduceva violazione dell’art. 15 cod. pen. in relazione alla configurabilità della ricettazione di un assegno clonato non trasferibile; con il secondo contestava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 640 e 497-bis, secondo comma, cod. pen., commessi in data 8 agosto 2016.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato quanto al secondo motivo e inammissibile nel resto. Il primo motivo è stato giudicato generico e aspecifico, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata né con il fatto contestato e accertato, riguardante la ricettazione di un assegno provento di furto e non di diversa provenienza delittuosa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha verificato il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod. pen., consumato in data 8 agosto 2016. Determinato ai sensi dell’art. 157 cod. pen. in anni 7 e mesi 6, trattandosi di delitto punito nel massimo con pena non superiore ad anni 6, il termine risultava già interamente maturato, in assenza di cause di sospensione, alla data della sentenza di appello, davanti alla quale la prescrizione era stata ritualmente dedotta.

Manifestamente infondata è stata invece ritenuta la censura riferita al delitto di cui all’art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., poiché l’aggravante ad effetto speciale, nella formulazione vigente ratione temporis, eleva il massimo edittale ad anni 7 e mesi 6 e comporta l’applicazione del termine di cui all’art. 157, secondo comma, cod. pen., individuato in anni 9, mesi 4 e giorni 15, non ancora decorso.

Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al reato di cui all’art. 640 cod. pen., estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena per i reati residui ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) e l), cod. proc. pen., mediante mera espunzione dell’aumento applicato per la continuazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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