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Giudice di rinvio sbagliato per errore materiale: la Cassazione lo corregge d’ufficio e rinvia a quello giusto (Cass. civ. Sez. V n. 2209 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, per errore materiale indichi nel dispositivo un giudice diverso da quello effettivamente competente, tale statuizione, in quanto coperta dal giudicato formale, è emendabile esclusivamente dalla stessa Corte mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale; tuttavia, ove il giudizio di rinvio si concluda con una pronuncia di inammissibilità della riassunzione, impugnata con ricorso per cassazione, la Corte, cassata la pronuncia in rito, può correggere anche d’ufficio l’originario errore materiale e disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto essere indicato sin dall’originaria ordinanza di cassazione. (Rv. 677861-01)

Il Fatto

Una società impugnava nove cartelle di pagamento, riferite ad annualità dal 1998 al 2005, notificatele quale coobbligata solidale di un’altra società ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997. Le cartelle derivavano dalla liquidazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente eccepiva la decadenza per violazione dei termini di notifica dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la prescrizione delle sanzioni e il limite temporale della responsabilità solidale. La CTP di Frosinone respingeva le eccezioni e la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, confermava.

Nel 2018 la Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso della società per error in procedendo, perché la CTR non aveva spiegato come ritenesse provata la notifica delle cartelle alla debitrice principale, e cassava con rinvio. Nel dispositivo, però, l’ordinanza indicava come giudice di rinvio la CTR della Campania “in diversa composizione”, anziché la CTR del Lazio che aveva pronunciato la sentenza annullata.

La società riassumeva il giudizio davanti alla CTR della Campania, che dichiarava inammissibile la riassunzione: la propria designazione era un evidente lapsus calami e il giudice competente restava quello laziale. Contro questa sentenza la contribuente ricorreva nuovamente in Cassazione con due motivi: violazione dell’art. 383 c.p.c. e, in subordine, nullità del procedimento per non avere il giudice del rinvio disposto la prosecuzione del giudizio davanti alla CTR del Lazio.

La Motivazione della Corte

La Corte constata anzitutto che l’ordinanza del 2018 era incorsa in un errore materiale: l’indicazione “in diversa composizione” sarebbe stata superflua se la Corte avesse davvero voluto rinviare a un ufficio diverso da quello che aveva emesso la sentenza cassata. Ne deriva che la statuizione non aveva alcun contenuto volitivo, come già affermato in un caso identico da Cass. n. 34787 del 2025.

Sul piano dei principi, la Corte ribadisce che la sentenza di rinvio ex art. 383, primo comma, c.p.c. contiene una statuizione di competenza funzionale nell’individuare l’ufficio davanti al quale si svolgerà il giudizio rescissorio (Sez. Un. n. 5087 del 2008 e successive conformi). La designazione è immodificabile non per il carattere inderogabile della competenza, ma perché le pronunce della Cassazione non sono impugnabili, salvo revocazione ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.: sulla designazione si forma quindi la cosa giudicata formale. Il giudice del rinvio non può modificarla con una declinatoria di competenza, e la stessa Corte può intervenire solo con la correzione dell’errore materiale evidente.

Da queste premesse, però, la Corte trae la conseguenza rilevante per il caso: quando il giudizio di rinvio si chiude con una pronuncia di inammissibilità della riassunzione, la Cassazione, investita del ricorso contro quella pronuncia in rito, può emendare anche d’ufficio l’errore materiale commesso con la propria ordinanza e, cassata la decisione di inammissibilità, rinviare la causa al giudice cui avrebbe dovuto rinviarla sin dall’inizio (Cass. n. 3693 del 2022).

Il ricorso è quindi accolto. La Corte corregge la propria ordinanza n. 11489 del 2018 nel senso che al posto di “rinvia alla CTR della Campania” si legga “rinvia alla CTR del Lazio”, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto della correzione disposta d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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