Più difensori: senza l’attestazione di antistatarietà riferita a tutti niente distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 2224 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., richiede l’attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta, la quale può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo e rileva anche se al momento della dichiarazione di antistatarietà vi era un solo difensore e se i difensori, aggiuntisi in seguito, non si sono dichiarati antistatari. (Rv. 677776-01)
Il Fatto
Con una precedente ordinanza del luglio 2024, la Cassazione aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, dichiarando assorbito il ricorso incidentale dei contribuenti (una società in accomandita semplice in liquidazione e due persone fisiche). L’Agenzia era stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 18.000 euro per compensi oltre accessori.
Il difensore che aveva assistito i contribuenti sin dall’inizio, e che in calce al controricorso si era dichiarato “difensore anticipatario”, chiedeva la correzione dell’ordinanza per errore materiale: la Corte non aveva pronunciato la distrazione delle spese in suo favore, quale unico antistatario. Nel corso del giudizio, con atto di integrazione depositato nel marzo 2024, si erano aggiunti al collegio difensivo altri due avvocati, che non si erano dichiarati antistatari. L’Agenzia delle Entrate depositava controricorso rimettendosi alla decisione della Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento di Cass. n. 21281 del 2018, cui dà continuità: quando la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. richiede l’attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. La dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve riferirsi necessariamente all’intero collegio difensivo.
Il principio viene poi specificato per il caso concreto. L’attestazione è necessaria anche se, al momento della dichiarazione di antistatarietà, esisteva un solo difensore e solo in seguito se ne sono aggiunti altri, pure non antistatari. Fa fede infatti il momento della decisione, e non è esclusa l’eventualità che uno dei difensori subentrati, benché non dichiaratosi antistatario, abbia già riscosso parte degli onorari. Occorre quindi una dichiarazione, eventualmente resa da uno solo dei legali, ma riferita a ciascun avvocato attivo nella difesa tecnica della parte al momento della decisione.
In assenza di tale attestazione agli atti, la Corte esclude che possa adottarsi il provvedimento emendativo chiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c., perché il prospettato errore non è evidente. Il ricorso è respinto. Nulla sulle spese del giudizio di correzione: il procedimento ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Nota della Redazione
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