Imponibili IMU e TASI le piattaforme petrolifere nel mare territoriale (Cass. civ. Sez. V n. 14542 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le piattaforme petrolifere collocate in mare, entro il limite delle 12 miglia dalla costa, sono soggette a IMU e TASI del comune costiero, poiché sull’intero territorio dello Stato, compreso il mare territoriale, convivono i poteri statali e quelli degli enti locali e non sono configurabili zone franche sottratte alla potestà impositiva comunale. La mancata iscrizione al catasto non esclude l’imponibilità: in difetto di rendita, la base imponibile è determinata con il criterio dei valori contabili ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992. La disciplina dell’art. 1, commi da 21 a 23, legge n. 208/2015 — che esclude dalla stima diretta i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo — presuppone, ai sensi del comma 22, la presentazione di atti di aggiornamento su immobili già censiti, e non è quindi applicabile agli immobili non ancora accatastati. Il giudicato esterno formatosi sull’interpretazione della norma non ha effetto preclusivo in altri giudizi.

Il Fatto

Il comune costiero ha notificato alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2016, relativo all’omesso versamento di IMU e TASI afferenti a una piattaforma petrolifera di proprietà della società, situata in acque marine antistanti il litorale comunale, entro il limite delle 12 miglia dalla costa. Trattandosi di immobile non iscritto al catasto, l’ente ha determinato la base imponibile mediante i valori patrimoniali contabili indicati dalla stessa contribuente, adeguati con decreto ministeriale, applicando l’aliquota comunale, e ha sommato sanzioni e interessi.

La società ha impugnato l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che ha respinto il ricorso accogliendo solo la richiesta di annullamento della sanzione. La commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto. Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il comune ha resistito con controricorso e la procura generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la questione del potere impositivo del comune costiero. Il collegio richiama il principio per cui sull’intero territorio dello Stato, compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri statali insieme a quelli degli enti locali. In assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale valgono le regole dettate per la demarcazione del territorio nazionale, non essendovi elementi per ritenere il territorio comunale un’entità qualitativamente diversa da quello nazionale.

Da ciò deriva che non possono esistere zone franche in cui, mentre sussiste il potere dello Stato, non sussista il concorrente potere amministrativo degli enti locali, con la conseguenza che la piattaforma, pur collocata in mare, resta riferibile al comune costiero e a esso sono riferibili i servizi erogati.

Quanto al presupposto oggettivo, la Corte ribadisce che il possesso di immobili rileva ai fini dei tributi, e che la nozione di unità immobiliare urbana prescinde dalla collocazione su terraferma. La giurisprudenza richiamata ha già riconosciuto l’accatastabilità delle piattaforme petrolifere e la loro classificazione in categoria produttiva, valorizzando la suscettibilità di produrre reddito proprio. Le difficoltà tecniche di accatastamento non comportano l’esenzione in difetto dei presupposti di legge.

Sul primo motivo, relativo all’art. 1, commi da 21 a 23, legge n. 208/2015, il collegio rileva che la disposizione presuppone l’avvenuto accatastamento: il comma 22 richiede la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, locuzione che esclude gli immobili non ancora accatastati. Nella specie la base imponibile è stata calcolata con il criterio dei valori contabili, sicché la norma non è applicabile.

La Corte esclude infine che il giudicato formatosi in altri giudizi sull’esclusione degli impianti possa precludere la decisione, perché l’interpretazione di una norma di legge costituisce attività strumentale che non passa autonomamente in giudicato e non vincola altri giudici. Anche i profili di illegittimità costituzionale della TASI risultano manifestamente infondati, poiché le piattaforme, pur distanti dalla costa, beneficiano dei servizi indivisibili offerti dal comune, con correlazione funzionale tra tributo e servizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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