Irap, l’avviso di accertamento lo emette l’Agenzia delle Entrate, non la Regione (Cass. civ. Sez. V n. 3797 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Irap, l’attività di recupero fiscale è di esclusiva competenza dello Stato, sicché la legittimazione sostanziale all’emissione del relativo avviso di accertamento appartiene all’Agenzia delle entrate e non alle Regioni. (Rv. 678029-01)
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società di trasporto pubblico di passeggeri, consorziata di un consorzio che aveva stipulato un contratto di servizio con la Regione Calabria, un avviso di accertamento Irap per il 2011. L’Ufficio riteneva che la società non potesse fruire delle deduzioni sul costo del lavoro introdotte dalla legge n. 296 del 2006 nell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997 (riduzione del cuneo fiscale), perché operante “in concessione e a tariffa” nel settore dei trasporti.
La società sosteneva di operare non in forza di una concessione ma di un contratto di servizio di natura privatistica, senza una tariffa remunerativa dei costi. La CTP di Cosenza annullava l’avviso; la CTR della Calabria accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la società tra i soggetti esclusi dal beneficio in quanto consorziata del consorzio contraente con la Regione.
La società ricorreva in Cassazione con quattro motivi: l’avviso doveva essere emesso dalla Regione e non dall’Agenzia ex art. 24, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997; la CTR non aveva motivato sulle concrete modalità del servizio; aveva interpretato male il contratto, che parla sempre di “contratto di servizio” e mai di concessione e non prevede una tariffa remunerativa; si era basata su una circolare priva di valore normativo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte costituzionale ha chiarito che l’Irap non è un tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost., perché tali sono solo i tributi istituiti con legge regionale; la sua disciplina rientra nella potestà esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., essendo imposta istituita da legge statale con gettito attribuito alle Regioni, le cui competenze sono solo attuative (Corte cost. n. 206 del 2023). Ne segue il principio di diritto: l’attività di recupero fiscale dell’Irap è di esclusiva competenza dello Stato e la legittimazione a emettere l’avviso di accertamento spetta all’Agenzia delle Entrate.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati. L’art. 11 esclude dal beneficio le imprese operanti “in concessione e a tariffa” nei settori indicati, tra cui i trasporti. La Corte ricorda che la decisione della Commissione europea del 2007 sulla misura ne costituisce la chiave di lettura: l’esclusione è giustificata solo nei casi in cui la tariffa fissata dall’autorità compensi i costi fiscali, Irap compresa, altrimenti si avrebbe una sovra-compensazione. Devono quindi concorrere entrambi i presupposti, giuridico ed economico. La concessione si distingue dall’appalto per il trasferimento del rischio di gestione all’operatore, che si remunera sull’utenza; se l’onere del servizio grava sull’amministrazione si tratta di appalto (Sez. Un. n. 10080/2020). Il contratto di servizio ex artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422 del 1997, se conforme allo schema legale, è un appalto di pubblici servizi. La tariffa rilevante è solo quella remunerativa, che tiene conto del costo Irap ed è sensibile alle sue variazioni (Cass. n. 41282/2021).
La CTR, dopo aver enunciato in astratto i presupposti, aveva omesso di analizzare le specifiche clausole contrattuali e non aveva considerato che il contratto era stato stipulato ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 422 del 1997. Il quarto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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