Imposta unica scommesse: bookmaker estero obbligato in solido per il 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 7611 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker avente sede in altro Stato membro, privo di concessione, è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse ed è obbligato in solido al pagamento del tributo e delle relative sanzioni per la raccolta effettuata sul territorio italiano. La dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha escluso l’assoggettamento delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011 non elimina la responsabilità del bookmaker, la cui obbligazione solidale non ha natura dipendente. L’art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che, in assenza di armonizzazione unionale del settore, assoggetti a imposta i centri di trasmissione dati e, in solido e in via eventuale, gli operatori esteri loro mandanti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a una società di raccolta scommesse con sede a Malta un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2012, contestandole la qualità di obbligata solidale con il titolare di un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker privo di concessione, con irrogazione delle sanzioni.
Il ricorso della società era parzialmente accolto in primo grado, con declaratoria di non debenza delle sanzioni. L’appello della contribuente era respinto dalla Commissione tributaria regionale delle Marche; avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso successivo.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i ricorsi, disattende anzitutto l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Le imposte sui giochi d’azzardo non sono armonizzate a livello unionale; esse rilevano solo in relazione alla libera prestazione di servizi. Gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della spesa eccessiva e di contrasto alle infiltrazioni criminali costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni, purché proporzionate.
Il legislatore nazionale ha operato tale valutazione con l’art. 1, comma 64, della legge n. 220/2010, dichiarando espressamente le finalità perseguite. La giurisprudenza unionale ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, a prescindere dalla sede. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha evidenziato che la tesi contraria produrrebbe una discriminazione al contrario, favorendo chi non ha ottenuto la concessione.
Quanto ai presupposti soggettivo e territoriale, i motivi pregiudiziali e i primi tre motivi di merito sono infondati. Le questioni sono già state esaminate da questa Corte (da ultime le pronunce del 2021 e la Cass. sez. 5 n. 7540 del 2024). Il presupposto dell’imposizione non è la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco; rileva il luogo in cui l’attività è svolta, coincidente con la raccolta e la registrazione della scommessa.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 nella sola parte in cui assoggettavano all’imposta, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Tale pronuncia non ha fatto venir meno la responsabilità del bookmaker, poiché entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione ed esercizio delle scommesse. Poiché si controverte sul periodo d’imposta 2012 e viene in rilievo solo la posizione del bookmaker, le censure sono infondate e non si ravvisa violazione del legittimo affidamento.
Il motivo sull’ultra-petizione resta assorbito. Il motivo sulle spese è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificato analiticamente le voci contestate. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è parimenti inammissibile, avendo riportato lo stralcio di un appello riferito a una sentenza di primo grado diversa. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa le spese.
Nota della Redazione
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