Sentenza tributaria motivata “per relationem” senza esame critico dei motivi d’appello: è motivazione apparente e nullità (Cass. trib. 3022/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3022/2026, pubblicata l’11 febbraio 2026 (R.G.N. 6521/2016), camera di consiglio del 10 dicembre 2025 — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Vincenza Bellini.
Il principio di diritto
È nulla, per motivazione apparente (art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; art. 111, sesto comma, Cost.; art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), la sentenza della commissione tributaria che si limiti a motivare “per relationem” alla decisione di primo grado mediante mera adesione, senza esplicitare le parti essenziali dei motivi d’appello né sviluppare il ragionamento critico che giustifica il rigetto delle opposte argomentazioni: in tal modo restano impossibili l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione. Il vizio deve emergere dal testo stesso della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il fatto
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEG-ILOR per il 1994, con cui l’ufficio recuperava a tassazione i ricavi della vendita di un terreno, imputandoli — ex art. 75 (oggi art. 109) TUIR — all’anno di incasso. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR della Sicilia, con una sentenza di un’unica pagina, aveva rigettato l’appello dell’ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, il primo dei quali denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La motivazione
La Corte disattende l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla contribuente: trattandosi di giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, si applica il previgente art. 327 cod. proc. civ. con termine lungo di un anno (art. 58 legge n. 69/2009); sommata la sospensione feriale, il ricorso risulta tempestivo.
Nel merito, il primo motivo è fondato e assorbe gli altri. La Corte ricorda che, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (d.l. n. 83/2012), non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma resta sindacabile l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile (Sez. U, n. 8053 del 2014; Cass. n. 1986 del 2025).
Nel caso, la sentenza — di un’unica pagina — non è frutto di un autonomo procedimento deliberativo, essendo motivata per relationem alla decisione di primo grado attraverso una generica condivisione delle sue argomentazioni, senza esame critico alla luce dei motivi d’appello, esposti in modo sintetico e privi di richiami normativi. È nulla la sentenza tributaria che si limita ad aderire alla decisione impugnata senza esplicitare le ragioni del rigetto delle censure (Cass. n. 24452 del 2018; n. 20883 del 2019; n. 2397 del 2021; n. 9830 del 2024). La CTR si era limitata a sintetizzare le doglianze dell’ufficio affermandone l’infondatezza, con terminologia criptica e priva di richiami. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame.
Implicazioni pratiche
La motivazione “per relationem” non è di per sé vietata, ma non basta la mera adesione alla sentenza di primo grado: il giudice d’appello deve dare conto delle censure e spiegare perché le respinge. Una sentenza che si esaurisce nel condividere genericamente il decisum impugnato è nulla per motivazione apparente.
Il vizio si apprezza dal solo testo del provvedimento: non serve un raffronto con gli atti di causa. Per questo una motivazione stringata ma argomentata resiste, mentre una motivazione ampia ma tautologica può essere annullata.
Dopo la riforma del 2012 il difetto di “sufficienza” della motivazione non è più censurabile: il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, ciòè alla sua esistenza effettiva. Chi ricorre deve perciò dimostrare non l’insufficienza, ma l’apparenza o l’incomprensibilità del ragionamento.
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