Imposta sulla pubblicità dovuta per gli striscioni dello sponsor negli impianti sportivi sotto i tremila posti (Cass. civ. Sez. V n. 2768 del 08.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione di imposta prevista dall’art. 90, comma 11-bis, della l. n. 289 del 2002, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, per la pubblicità eseguita negli impianti con capienza inferiore ai tremila posti, riguarda unicamente la propaganda della propria attività effettuata in modo diretto dai soggetti esonerati al fine di ampliare la base dei propri associati, non trovando invece applicazione per la pubblicità realizzata da terzi su spazi messi a loro disposizione, a titolo oneroso, da siffatte società sportive. (Rv. 677961-01)

Il Fatto

La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Taranto notificava a una società produttrice di articoli sportivi un avviso di accertamento per l’anno 2008, relativo all’omessa dichiarazione e al mancato versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, per circa 17.000 euro di imposta e oltre 36.000 euro complessivi con sanzioni e interessi. L’accertamento riguardava quattro striscioni frangivento recanti il marchio della società, collocati nei campi da tennis di un centro sportivo cittadino.

La società impugnava l’avviso sostenendo che gli striscioni non avevano finalità pubblicitaria, che il luogo non era aperto al pubblico e che comunque si applicava l’esenzione prevista per gli impianti sportivi dilettantistici. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale riformava la decisione, ritenendo che gli striscioni fossero collocati in modo permanente e non per la sola durata delle manifestazioni e che l’esenzione riguardasse soltanto la promozione diretta dell’attività dell’associazione, non la comunicazione di prodotti o servizi di terzi. La società ricorreva in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si negava il presupposto impositivo dell’art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993 perché il logo avrebbe avuto solo la funzione di identificare il produttore dei frangivento, è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile perché mira a una rivalutazione dei fatti: il giudice di merito ha accertato che gli striscioni, sistemati in modo permanente nella struttura, veicolavano un messaggio pubblicitario, e questo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 8758/2017, n. 23872/2020). È infondato perché, secondo l’orientamento consolidato, l’uso del segno distintivo dell’impresa è tassabile ogni volta che travalica la mera finalità distintiva e, per il luogo, le caratteristiche strutturali o le modalità di utilizzo, risulta oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di persone il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa (Cass. n. 30048/2018, n. 11530/2018, n. 8658/2015).

Il secondo motivo, sull’esenzione dell’art. 90, comma 11-bis, della legge n. 289 del 2002, è infondato. La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 2184/2020: l’esenzione, come interpretata autenticamente dall’art. 1, comma 128, della legge n. 266 del 2005, va intesa in senso restrittivo. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro sono esenti quando, all’interno di impianti con capienza inferiore a tremila posti, fanno propaganda della propria attività per ampliare la base degli associati e diffondere lo sport dilettantistico. La norma di interpretazione autentica riferisce la “pubblicità in qualunque modo realizzata” a tali enti, con esclusione della pubblicità realizzata da soggetti terzi su spazi messi a disposizione dagli enti stessi.

La CTR ha quindi correttamente escluso i presupposti dell’esenzione, avendo accertato con apprezzamento di merito che si trattava del messaggio pubblicitario di un soggetto terzo, non identificabile con uno degli enti sportivi indicati dalla norma.

Il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese, liquidate in 4.500 euro per compenso oltre esborsi e accessori, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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