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Negoziazione assistita rifiutata: la causa va proposta entro 30 giorni, non riparte il termine annuale (Cass. civ. Sez. III n. 3268 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di negoziazione assistita, l’impedimento della decadenza derivante dalla comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita ex art. 8 del d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014) non genera un nuovo termine integrale di decadenza ma implica che l’azione giudiziale debba essere proposta nel termine di trenta giorni di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso decreto, decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine dell’invito suddetto ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la comunicazione della volontà di non aderire all’invito alla negoziazione assistita, da parte del vettore, valesse a far decorrere un nuovo termine annuale di decadenza ex art. 3, par. 6, della Convenzione di Bruxelles del 25.8.1924). (Rv. 677829-01)

Il Fatto

Una società estera aveva chiesto al vettore marittimo il risarcimento del danno subito per un trasporto da Genova a Tripoli: la mancata restituzione delle polizze di carico le aveva impedito di incassare il corrispettivo della merce. Il Tribunale di Genova, dopo la chiamata in causa dello spedizioniere e della venditrice originaria, aveva rigettato la domanda per decadenza. Il termine annuale dell’art. 3, par. 6, della Convenzione di Bruxelles del 1924 decorreva dalla consegna della merce, avvenuta il 24 giugno 2014; l’invito alla negoziazione assistita era stato respinto dal vettore l’8 aprile 2015; il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. era stato depositato solo il 18 febbraio 2016.

La Corte d’appello di Genova ha confermato. L’appellante sosteneva che dall’invito alla negoziazione dovesse ripartire un nuovo termine annuale, mentre i giudici di merito hanno ritenuto che, dopo il rifiuto, la domanda andasse proposta entro trenta giorni. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 132 del 2014. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso. L’art. 8 dispone che dalla comunicazione dell’invito «è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto». L’art. 4, comma 1, prevede trenta giorni dalla ricezione dell’invito per accettarlo o rifiutarlo.

Secondo la Corte la formula testuale è netta e inequivoca: il «medesimo termine» a cui la norma rinvia è quello dell’art. 4, comma 1, cioè trenta giorni dal rifiuto comunicato alla controparte. La Corte d’appello ha quindi correttamente escluso che dall’invito decorra un nuovo termine pari a quello del rapporto sottostante, un anno, e ha applicato la decadenza, essendo il giudizio stato instaurato dieci mesi dopo il rifiuto. La Corte precisa che tale lettura non contrasta con Sez. U. n. 17781 del 2013 in tema di mediazione, procedimento di diversa natura perché si svolge davanti a un terzo mediatore.

La Corte ha inoltre ricordato che la Convenzione di Bruxelles, come modificata dal Protocollo del 1968 e dal Protocollo del 1984, si applica alle polizze di carico relative a trasporti tra porti di Stati diversi anche se lo Stato di destinazione non vi ha aderito, e che la natura decadenziale del termine annuale non era controversa. Le spese sono state compensate per la novità e particolarità della questione, con attestazione dei presupposti per il doppio contributo unificato. Va segnalato che la scheda CED indica come difforme la coeva ordinanza n. 2345 del 2026 della stessa Sezione, secondo cui dopo il rifiuto riprende a decorrere il termine di decadenza originariamente previsto dalla legge per l’azione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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