La sentenza che nega solo la giurisdizione non fa giudicato in un nuovo processo tra le stesse parti (Cass. civ. Sez. I n. 3000 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda). (Rv. 677290-01)
Il Fatto
Il fallimento di una società, aggiudicataria nel 1998 dell’appalto per il controllo e la manutenzione degli impianti termici delle civili abitazioni, aveva citato la Provincia di Brindisi davanti al Tribunale. Sosteneva che l’ente, volendo adeguare il capitolato a una nuova normativa, aveva di fatto impedito la prosecuzione del servizio, causando costi senza guadagni e, infine, il fallimento. Chiedeva l’accertamento dell’inadempimento e il risarcimento del danno.
La Provincia aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: nel giudizio promosso dalla società prima del fallimento, lo stesso Tribunale, con sentenza del 2004 passata in giudicato, aveva già declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Il Tribunale ha ritenuto preclusa la questione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione. La Corte d’appello di Lecce ha riformato: la sentenza che statuisce solo sulla giurisdizione non fa giudicato fuori dal processo; la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto e spetta al giudice ordinario. Ha rimesso le parti davanti al Tribunale ex art. 353 c.p.c., con spese del doppio grado a carico della Provincia, che ha proposto ricorso con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Richiamando Sez. U. n. 28179 del 2020 e n. 4997 del 2018, la Corte ha ribadito che le sentenze dei giudici di merito che statuiscono sulla giurisdizione acquistano autorità di giudicato esterno solo se la statuizione si coniuga con una decisione di merito. In mancanza, hanno efficacia endoprocessuale, perché decidono solo su un presupposto processuale. La sentenza del 2004 non era accompagnata da alcuna statuizione di merito e quindi non impediva, né in via diretta né riflessa, che il giudice ordinario affermasse la propria giurisdizione nel nuovo giudizio tra le stesse parti o i loro aventi causa.
Il secondo motivo, sul difetto di giurisdizione, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: la Provincia sosteneva che il rapporto fosse una concessione di servizio pubblico, ma non aveva riprodotto in ricorso il contenuto della convenzione (art. 366 n. 6 c.p.c.; Cass. n. 28184 del 2020). La Corte ha comunque osservato, richiamando Sez. U. n. 23155 del 2024, che la qualificazione del rapporto era irrilevante: la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e la controversia sulla fase esecutiva del contratto, anche se concessorio, spetta al giudice ordinario, perché il rapporto è divenuto paritario e non rientra nell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Di qui anche l’irrilevanza del rinvio pregiudiziale.
Il terzo motivo, sulle spese, è in parte infondato e in parte inammissibile. Il giudice d’appello che dichiara la giurisdizione e rimette le parti al primo giudice deve statuire anche sulle spese di primo grado (Sez. U. n. 23669 del 2009). La causa sulla sola giurisdizione ha valore indeterminabile (Cass. n. 21613 del 2018), ma chi contesta la liquidazione deve indicare in ricorso i massimi tabellari violati, cosa che la ricorrente non aveva fatto. Il ricorso è stato rigettato, con spese e doppio contributo a carico della Provincia.
Nota della Redazione
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