Tasso sostitutivo BOT più favorevole anche sui conti correnti aperti prima del 2010 (Cass. civ. Sez. I n. 2426 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, l’art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si applica anche ai contratti stipulati anteriormente, poiché disciplina il regolamento negoziale derivante dal contratto – prevedendo l’applicazione dei tassi sostitutivi emessi nei dodici mesi precedenti l’operazione, se più favorevoli al cliente – e non la fattispecie negoziale in sé. (Rv. 677594-01)
Il Fatto
Una società e il suo socio fideiussore avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo passivo di un conto corrente con apertura di credito, stipulato nel 1994 ed estinto nel 2017. Gli opponenti eccepivano l’illegittimo addebito di anatocismo, CMS, interessi ultralegali e usurari. Il Tribunale di Udine aveva accolto in parte le domande, dichiarando nulle le clausole su anatocismo, CMS e tasso ultralegale, revocando il decreto e condannando gli opponenti al pagamento del residuo. Per il tasso, il Tribunale aveva applicato l’art. 117 TUB nel testo originario, cioè il tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, in misura unica per tutta la durata del rapporto.
La Corte d’appello di Trieste aveva respinto l’appello sul punto: la norma applicabile era quella vigente alla stipula, senza rilevanza delle modifiche sopravvenute, e il testo del 2010 valeva solo per i rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore. I correntisti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che per i contratti di durata il tasso sostitutivo dovesse essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura del conto e, in subordine, che almeno per il periodo successivo alla riforma del 2010 dovesse applicarsi il tasso più favorevole emesso nei dodici mesi precedenti ciascuna operazione. La banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi congiuntamente. Per il periodo anteriore al 2010 conferma la lettura letterale del testo originario dell’art. 117, comma 7, TUB, che non distingue tra tipi di contratto: si applica il tasso dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Ritiene invece fondata la censura relativa al periodo successivo alla riforma.
Il ragionamento muove dalla distinzione tra fattispecie negoziale, cioè i requisiti di forma e sostanza che condizionano la validità del contratto, e regolamento negoziale, cioè il contenuto del rapporto, determinato dalle parti in concorso con la legge tramite l’inserzione automatica di clausole (art. 1339 c.c.). Una norma sopravvenuta che incide sulla fattispecie non tocca il contratto già concluso, perché il vincolo ha già prodotto effetti (art. 1372 c.c.) e non esiste invalidità sopravvenuta. Una norma sopravvenuta che integra il regolamento, invece, si applica al contratto in corso di esecuzione per la residua durata, come già affermato (Cass. n. 1689/2006) e come avviene per i buoni postali (Cass. S.U. n. 3963/2019; Cass. n. 24723/2024).
Nel caso dell’art. 117 TUB, la forma scritta attiene alla validità della fattispecie, mentre la previsione del tasso sostitutivo del comma 7 è integrazione legale del regolamento ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c. Le operazioni compiute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 cadono quindi sotto la nuova regola, che impone di applicare, se più favorevoli al cliente, i tassi emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. Non si tratta di applicazione retroattiva, perché il nuovo regime opera solo per le operazioni successive alla riforma; né vi è contrasto con Cass. n. 34740/2019, che si è limitata a escludere la retroattività dell’inserzione automatica, confermando così che la norma sopravvenuta in corso di rapporto si applica per il futuro.
La Corte enuncia il principio secondo cui la disciplina dei tassi dell’art. 117, comma 7, TUB sopravvenuta in corso di rapporto si applica anche al contratto stipulato in epoca antecedente, in quanto disciplina del regolamento negoziale, ferma restando l’applicazione della norma vigente alla stipula per i requisiti di validità. Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo calcolo degli interessi sostitutivi; al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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