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Polizza non prodotta: la mancata contestazione del premio pagato non prova l’assicurazione (Cass. civ. Sez. III n. 2266 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La forma scritta, richiesta dall’art. 1888 c.c. per la prova del contratto di assicurazione, non può essere surrogata dalla non contestazione, in quanto il principio di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c., investe unicamente il fatto storico da provare e non la tipologia o la forma della prova prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea, ai fini della prova di un contratto di assicurazione, la mancata contestazione dell’allegazione dell’avvenuto pagamento del premio). (Rv. 677843-01)

Il Fatto

Nel 2011 un incendio distruggeva un capannone industriale condotto in locazione da una società. La proprietaria la citava davanti al Tribunale di Treviso chiedendo il risarcimento come custode del capannone adiacente da cui il fuoco si era propagato (art. 2051 c.c.) o come conduttrice responsabile della perdita della cosa locata (art. 1588 c.c.); il danno, quasi 500.000 euro, corrispondeva ai canoni non più riscossi fino alla scadenza. La conduttrice chiamava in causa quattro compagnie per essere manlevata in forza di una polizza «all risks» in coassicurazione e di una polizza di responsabilità civile.

Il Tribunale accoglieva la domanda della proprietaria e rigettava le manleve: per la prima polizza mancava la prova scritta della copertura del sito incendiato; per la seconda la garanzia era limitata ai danni materiali alle cose dei terzi. La Corte d’appello di Venezia confermava: i certificati non erano stati prodotti e le e-mail con il broker non bastavano; il credito del terzo per i canoni non era una «cosa» e la locazione di un immobile senza servizi aggiuntivi non era attività d’impresa ai fini della clausola sui danni da interruzione di attività. La conduttrice ricorreva con nove motivi; una compagnia proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Sulla prima polizza la Corte respinge tutte le censure. L’eccezione con cui l’assicuratore nega che un sito produttivo rientri nella polizza è una mera difesa, non un’eccezione in senso stretto soggetta ai termini dell’art. 167 c.p.c.: riguarda il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo, che l’assicurato deve provare come «rischio incluso» (Cass. n. 1558/2018, n. 1469/2025). Quanto alla prova, quietanza del premio e nota di copertura provvisoria sono documenti idonei perché presuppongono una polizza (Cass. n. 18118/2022); le e-mail con il broker hanno contenuto neutro, e dall’ultima risultava che la compagnia attendeva ancora una stima prima di attivare la copertura.

Decisivo è il quarto motivo, con cui la ricorrente invocava la mancata contestazione del pagamento del premio. La non contestazione ex art. 115 c.p.c. è una tecnica di semplificazione della prova del fatto storico (Cass. n. 16628/2025), ma non tocca la forma della prova: se la legge esige la prova scritta ad probationem, come l’art. 1888 c.c., il fatto non può ritenersi dimostrato per la sola assenza di contestazione.

Sulla seconda polizza, invece, i motivi dal settimo al nono sono fondati. L’espressione «danni materiali a cose» può riferirsi alla struttura fisica dei beni, ma l’interpretazione non si ferma al dato letterale: l’art. 1363 c.c. impone la lettura sistematica e l’art. 1369 c.c. il senso più conveniente all’oggetto del contratto, con inclusione, nell’assicurazione RC, del normale sviluppo causale del rischio (Cass. n. 34867/2023, n. 11228/2000). Poiché l’art. 8 della polizza copriva i danni da interruzione di attività di terzi, cioè danni a beni immateriali, la premessa della Corte d’appello era smentita per tabulas. Errato anche negare natura imprenditoriale alla locazione di immobili da parte di una società commerciale: occorre verificare i requisiti dell’art. 2195 c.c. (Cass. n. 75/2010), compito del giudice del rinvio.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese relative alla seconda polizza. Il ricorso incidentale è inammissibile perché censura una statuizione di assorbimento. Per la prima polizza la ricorrente è condannata alle spese verso le tre compagnie controricorrenti, con attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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