Maltrattamenti in famiglia: la relazione sentimentale non basta, serve la stabile convivenza (Cass. pen. 5987/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 5987 del 19 gennaio 2026 (R.G.N. 29701/2025) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Paolo Di Geronimo.
Il principio di diritto
Ai fini del delitto di maltrattamenti in famiglia, quando manca un rapporto di coniugio o di parentela, la nozione di “convivenza” va intesa — in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici — nell’accezione più ristretta: una radicata e stabile relazione affettiva, connotata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo. La mera relazione sentimentale, ancorché segnata da conflitti, non è sufficiente. È nulla per omessa motivazione la sentenza che, a fronte di uno specifico motivo d’appello, ritiene “pacifica” la convivenza senza vagliarne in concreto i requisiti.
Il fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la condanna per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena in due anni di reclusione, con sospensione condizionale subordinata a un programma di recupero ex art. 165, comma 5, cod. pen.
L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi. Tra questi, il difetto di motivazione sull’accertamento della convivenza: tra le parti vi era stata, secondo la difesa, solo una relazione sentimentale di breve durata e con plurimi periodi di interruzione, mai una stabile coabitazione.
La motivazione
La Corte esamina in via prioritaria e assorbente il motivo sulla convivenza. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto, la “convivenza” presuppone una relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà, fondata sul coniugio, sulla parentela o comunque su una stabile condivisione dell’abitazione (Sez. 6, n. 38336 del 2022; n. 15883 del 2022; n. 31390 del 2023; n. 29928 del 2025).
Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva sostanzialmente equiparato la mera relazione sentimentale alla vera e propria convivenza more uxorio, ritenendo il requisito “pacifico” sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, senza un effettivo vaglio e nonostante indici di segno contrario (la stessa persona offesa aveva indicato, tra i motivi di lite, il fatto che l’imputato differiva il termine dei lavori nell’abitazione dove avrebbero dovuto convivere). A fronte di uno specifico motivo d’appello, la Corte territoriale aveva omesso di affrontare la questione. Trattandosi di punto decisivo, la Cassazione annulla con rinvio la sola statuizione sui maltrattamenti (capo A), perché il giudice del rinvio accerti se e per quanto tempo vi sia stata coabitazione e se essa si sia tradotta in stabile convivenza.
Restano assorbiti il primo motivo (versato in fatto) e il quarto, del quale la Corte ribadisce comunque l’astratta fondatezza: l’art. 165, comma 5, cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge n. 69 del 2019, che subordina la sospensione condizionale alla partecipazione a percorsi di recupero, è disposizione di diritto sostanziale, come tale non applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 329 del 2021, dep. 2022; Sez. 6, n. 32577 del 2022). È invece rigettato il terzo motivo, relativo a lesioni e danneggiamento: la discrepanza tra la gravità descritta delle aggressioni e la lievità dei referti non priva di logicità la motivazione, e l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non era stata né contestata né riconosciuta. La responsabilità per i capi B), C), D) ed E) diventa quindi irrevocabile.
Implicazioni pratiche
Nei procedimenti per maltrattamenti che si collocano fuori dai rapporti familiari formali, il perimetro difensivo si sposta sulla prova della stabile convivenza: la coabitazione va accertata nella sua durata e nella sua qualità — comunanza di vita, mutua solidarietà — e non può essere desunta dalla sola esistenza di una relazione sentimentale. Sul piano intertemporale, la subordinazione della sospensione condizionale ai percorsi di recupero ex art. 165, comma 5, cod. pen. non opera per fatti anteriori al luglio 2019.
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