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Sospensione patente oltre il massimo edittale per la lett. b) annullata (Cass. pen. n. 8393 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida, per l’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, può essere disposta nella misura da sei mesi a un anno, without possibilità di superare tale limite massimo. Il raddoppio della sanzione fino a due anni, previsto per il caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, si applica esclusivamente alla più grave fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo, integrata dal superamento della soglia di 1,5 g/l. È pertanto illegittima la sentenza che, per la violazione della lett. b), disponga la sospensione della patente per un periodo eccedente l’anno.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltanissetta dichiarava il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992, per essere stato sorpreso alla guida in orario notturno con un tasso alcolemico di 1,36 g/l e 1,29 g/l. Il giudice di merito, dopo aver sostituito la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, disponeva la sospensione della patente per la durata di anni due. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, l’illegittimità della sospensione della patente, in quanto applicata in misura superiore al massimo edittale previsto per la fattispecie contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di qualificazione del ricorso come appello, richiamando l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, che sancisce l’inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi di ricorso. In particolare, in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, ha evidenziato che il Tribunale aveva correttamente valorizzato circostanze sintomatiche della pericolosità della condotta, quali l’aver disatteso l’invito delle forze dell’ordine a non porsi alla guida e l’orario notturno, in linea con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. Inoltre, la Corte ha chiarito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza, e che la dosimetria della pena, ancorata alla gravità del reato e alle modalità della condotta, non presentava vizi di manifesta illogicità.

La Corte ha, invece, accolto il quarto motivo, ravvisando l’illegittimità della sospensione della patente. Ha osservato che la durata di due anni applicata dal giudice di merito eccede il massimo di un anno previsto per l’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 186, comma 2, cod. strada. Il raddoppio fino a due anni, previsto per l’ipotesi in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, opera infatti esclusivamente per la più grave fattispecie di cui alla lett. c), integrata dal superamento della soglia di 1,5 g/l.

In conclusione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto, rigettando il ricorso nel resto e dichiarando l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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