Minaccia querela e aiuto alla memoria differenze dalla contestazione ex art. 500 (Cass. pen. Sez. 5 n. 18223 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La consultazione della querela da parte della persona offesa durante l’esame dibattimentale integra un’ipotesi di aiuto alla memoria ex art. 499, comma 1, cod. proc. pen., qualora il documento sia mostrato al teste per consentirgli di ricordare fatti pregressi. Diversa è la contestazione ex art. 500 cod. proc. pen., che si realizza solo quando si rammenti al teste una dichiarazione precedentemente resa sulla quale egli abbia già deposto. L’utilizzo della querela per le contestazioni non necessita di alcuna preventiva autorizzazione giudiziale; il giudice trae dalle dichiarazioni rese tramite aiuto alla memoria elementi per la prova del fatto, mentre dalla contestazione può ricavare solo elementi per valutare l’attendibilità del teste.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Pavia aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di minaccia ex art. 612 cod. pen., condannandolo alla pena della multa. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per il difetto di motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 500 cod. proc. pen., per non avere il giudice deciso sulla richiesta difensiva di procedere alle contestazioni in ordine alla deposizione della persona offesa, che aveva mostrato incapacità di ricordare i fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione sintetica ma adeguata, dando conto delle ragioni di attendibilità della persona offesa e della logica desunzione del contenuto minatorio delle frasi dalle reazioni della vittima.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha chiarito la distinzione tra l’aiuto alla memoria e la contestazione, richiamando i principi già affermati da precedenti decisioni. La differenza risiede nelle modalità dell’ausilio: nel primo caso il documento viene mostrato al teste; nella seconda, si rammenta al teste una dichiarazione da lui resa e sulla quale abbia già deposto. Le finalità sono parimenti diverse: l’aiuto alla memoria consente di assumere elementi per la prova del fatto, la contestazione esclusivamente elementi per valutare la credibilità del dichiarante.

Nel caso di specie, la querela era stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale dalla polizia giudiziaria, senza ostacoli al suo utilizzo per le contestazioni. Dal verbale di udienza risultava che la persona offesa era stata autorizzata a consultare la querela per aiuto alla memoria, senza che il giudice avesse precluso l’uso del medesimo atto per le contestazioni; utilizzo che, peraltro, non richiede alcuna autorizzazione preventiva del giudice. Il ricorrente non aveva inoltre dedotto alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata decisione sulla richiesta.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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