Patrocinio a spese dello Stato: il termine per comunicare le variazioni di reddito decorre dalla domanda, non dalla scadenza fiscale (Cass. pen. 5688/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 5688 del 11 febbraio 2026 (R.G.N. 32918/2025) — Presidente Ugo Bellini, Relatore Daniela Fallarino (decisa il 9 gennaio 2026).

Il principio di diritto

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, penalmente sanzionato dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, decorre dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione (o dell’eventuale precedente comunicazione di variazione), e non dall’adempimento fiscale: la comunicazione va resa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno da quella data. L’obbligo, inoltre, perdura soltanto fino alla definizione del procedimento: se il termine matura quando il processo è già concluso, il reato non è configurabile.

Il fatto

L’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato a seguito di istanza presentata nel febbraio 2020, era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, per avere omesso di comunicare la variazione del proprio reddito relativo all’anno 2019, poi accertato dall’amministrazione finanziaria in misura ben superiore alla soglia di ammissione. I giudici di merito avevano collocato il sorgere dell’obbligo alla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi (30 novembre 2020), quando il procedimento era ancora pendente. La difesa ha proposto ricorso per cassazione.

La motivazione

La Corte ha individuato nel termine dell’adempimento la questione centrale del giudizio. Il dato letterale dell’art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 — che impone di comunicare le variazioni rilevanti verificatesi nell’anno precedente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno “dalla data di presentazione dell’istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione” — aggancia l’obbligo alla domanda, non alla scadenza fiscale. La ratio, di natura solidaristica, è quella di monitorare le condizioni reddituali secondo una cadenza annuale non necessariamente coincidente con quella tributaria, per revocare il beneficio a chi non ne abbia più i requisiti (conforme, Sez. 4, n. 29383 del 2022). L’obbligo, poi, perdura solo fino alla definizione del procedimento (Sez. 4, Pierri, n. 46382 del 2014).

Nel caso concreto, il procedimento era stato definito il 10 marzo 2021, mentre l’obbligo di comunicazione — correttamente ancorato alla data di presentazione dell’istanza — sarebbe scaduto il 20 marzo 2021, quando il processo era già concluso. I giudici di merito, agganciando l’obbligo alla scadenza fiscale, erano incorsi in un errore di lettura normativa che disarticolava l’intero ragionamento posto a fondamento della condanna.

La Corte ha perciò ritenuto fondato il primo motivo e annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Implicazioni pratiche

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve calcolare il termine per comunicare le variazioni di reddito a partire dalla data della domanda (o dell’ultima comunicazione), non dalle scadenze dichiarative tributarie: le due cadenze possono divergere sensibilmente. Sul piano difensivo, il reato ex art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 non sussiste quando il termine per l’adempimento matura dopo la definizione del procedimento, perché a quel punto l’obbligo si è già estinto: la corretta collocazione temporale dell’obbligo è spesso decisiva per l’esito del giudizio.

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