Contributo COVID a fondo perduto: retrodatare le fatture per gonfiare il fatturato è indebita percezione ex art. 316-ter c.p.; la riqualificazione dalla truffa non viola la correlazione (Cass. pen. 12506/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n. 12506/2026, R.G.N. 38304/2025 — pubblica udienza del 12 febbraio 2026, Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Debora Tripiccione.
Il principio di diritto
In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, il giudice d’appello può riqualificare la condotta da truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.) ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. senza violare la correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521-522 cod. proc. pen.), ove non muti il fatto storico contestato. Integra la falsa rappresentazione penalmente rilevante l’operazione di storno e retrodatazione di fatture volta a rappresentare un maggior volume di fatturato, atteso che, ai fini del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020, rileva l’endiadi “fatturato/corrispettivi” con riferimento alla data di effettuazione delle operazioni.
Il fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della condanna per truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.), aveva riqualificato la condotta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., rideterminando la pena. Il legale rappresentante di una società, per ottenere una maggiorazione del contributo a fondo perduto previsto dal “decreto rilancio” (art. 25 d.l. n. 34/2020), aveva stornato due fatture emesse nel maggio-giugno 2019 e ne aveva emesse due analoghe retrodatate ad aprile 2019, così aumentando il volume del fatturato di quel mese e percependo indebitamente euro 11.857. Il ricorso deduceva l’inutilizzabilità di dichiarazioni, la violazione della correlazione accusa-sentenza e il difetto di particolare tenuità del fatto.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. La riqualificazione ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. non ha comportato alcun mutamento del fatto storico contestato, sicché non vi è violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen.: il dato cruciale resta la falsa rappresentazione del maggior volume di fatturato del 2019, ottenuta con lo storno e la retrodatazione delle fatture. L’asserita regolarità fiscale dell’operazione non elide la falsità, poiché l’art. 25 del d.l. n. 34/2020 fa riferimento non solo al fatturato ma anche ai corrispettivi percepiti, con riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (endiadi confermata anche dalla guida dell’Agenzia delle Entrate). Il motivo sulla particolare tenuità è inammissibile perché generico e confutativo, avendo la Corte territoriale escluso la tenuità in ragione dell’importo e delle modalità della condotta.
Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Chi ottiene un contributo pubblico gonfiando artificiosamente il fatturato di un mese di riferimento — qui retrodatando fatture — risponde di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.), e il passaggio dalla truffa aggravata al 316-ter non viola la correlazione accusa-sentenza se il fatto storico resta immutato. La regolarità formale-fiscale dell’operazione non salva l’imputato: ciò che conta è la falsa rappresentazione del dato (fatturato e corrispettivi) rilevante per l’erogazione. Sul contributo del “decreto rilancio”, il parametro è la data di effettuazione delle operazioni, non la mera collocazione contabile.
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