L’ausilio dell’IA non vizia la motivazione del provvedimento amministrativo (TAR Puglia n. 956 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eventuale ausilio di sistemi di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell’atto, né determina un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando il discorso giustificativo finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto. L’eventuale errore o “allucinazione informatica” dell’output recepito è integralmente ascrivibile all’organo che lo ha fatto proprio, e il sindacato del giudice si appunta sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessiva. In tema di autotutela, l’annullamento d’ufficio per falsa rappresentazione dei fatti ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, costituisce atto a contenuto vincolato, non richiede la motivazione sulla comparazione degli interessi né l’integrale attuazione del contraddittorio, essendo irrilevanti i vizi formali ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di una masseria acquistata nel 2015, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto, in autotutela, l’annullamento integrale dei titoli edilizi rilasciati a partire dal 2016 (SCIA, DIA e varianti), sul presupposto di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. L’Amministrazione contestava, in particolare, l’inserimento di un manufatto inesistente e difformità relative ad altezze e volumetrie, tali da alterare la base di calcolo della volumetria premiale. A seguito di un’istruttoria integrativa, il Comune adottava un secondo provvedimento di annullamento, impugnato con motivi aggiunti.

Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, il difetto di motivazione per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, la tardività dell’autotutela, la violazione delle garanzie partecipative e la sproporzione dell’annullamento integrale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il secondo provvedimento, oggetto dei motivi aggiunti, si è sostituito al primo quale atto attualmente regolante il rapporto, rendendo inutile l’eventuale annullamento di quello originario.

Nel merito, la censura relativa all’uso dell’intelligenza artificiale è stata respinta. Il Collegio ha chiarito che l’ausilio di strumenti generativi nella fase preparatoria non lede di per sé la validità dell’atto, a condizione che la motivazione finale sia il frutto di un percorso giuridico autonomo, assunto e sottoscritto dall’organo competente. L’errore o la citazione inesistente, anche se riconducibile a un’“allucinazione informatica”, è comunque ascrivibile all’Amministrazione che lo ha recepito, ma non determina l’assenza di motivazione se il nucleo essenziale dell’atto si fonda su un autonomo accertamento di fatto.

Quanto alla sussistenza della falsa rappresentazione, il TAR ha ritenuto che le risultanze istruttorie avessero confermato un quadro di alterazioni sistematiche e reiterate di altezze, superfici e volumetrie, per circa 160 mc complessivi, non riconducibili a mere divergenze interpretative. L’onere di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile grava sul privato e sul tecnico asseveratore, ex art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001; la consulenza di parte, non confrontandosi puntualmente con i dati dichiarati, non ha superato l’accertamento comunale. La falsità incide sulla base di calcolo della volumetria premiale, alterando alla radice l’intero rapporto tra volume preesistente e volume premiale, con conseguente impossibilità di distinguere tra parti legittime e illegittime.

In relazione alla tardività, l’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 esclude l’operatività dei termini in caso di false rappresentazioni, e l’Amministrazione non disponeva di tutti gli elementi per rilevare i profili di falsità emersi solo con l’istruttoria integrativa. Quanto alle garanzie partecipative, l’annullamento per falsa rappresentazione è atto a contenuto vincolato, con conseguente applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2. Il secondo provvedimento non integra poi un ne bis in idem, costituendo il completamento della medesima istruttoria. Infine, i profili soggettivi relativi al dirigente sono stati ritenuti meramente congetturali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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