Annullamento SCIA in autotutela richiede interesse pubblico concreto (TAR Lombardia n. 683 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento d’ufficio di una SCIA, adottato ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico concreto, ulteriore e diverso rispetto alla mera esigenza di ripristino della legalità violata, e l’adeguata ponderazione degli interessi dei destinatari. L’interesse pubblico non può essere dedotto in termini astratti, con il solo riferimento alla natura inderogabile della fascia di rispetto stradale. Per le strade di tipo F, l’art. 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada non stabilisce direttamente distanze minime dal confine stradale, ma demanda agli strumenti urbanistici comunali il potere di individuarle; in loro assenza si applica la distanza di 10 metri. La violazione della distanza regolamentare integra il vizio originario di legittimità, ma non basta da sola a giustificare l’autotutela.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato residenziale in un ambito residenziale consolidato, acquistato dopo l’ultimazione dei lavori. Per realizzare unità abitative indipendenti all’interno del fabbricato ereditato, il ricorrente presentava una SCIA avente ad oggetto la demolizione della scala esterna in cemento armato, la realizzazione di una nuova scala in ferro e legno con ballatoio, la formazione di un cancello pedonale arretrato e la sistemazione della recinzione.
Dopo un primo incidente procedimentale, chiusosi con l’archiviazione, e dopo il perfezionamento della SCIA non opposta, i ricorrenti eseguivano i lavori e acquistavano l’immobile. Il Comune avviava poi un procedimento di annullamento parziale in autotutela della SCIA, limitatamente alla scala e al ballatoio, ritenuti in contrasto con l’art. 11, comma 4, delle NTA del PGT, che prescrive la distanza minima di 5 metri dal ciglio stradale nel centro abitato. I provvedimenti impugnati sono l’annullamento parziale del 6 marzo 2024 e il successivo diniego di modifica progettuale del 18 aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del T.U. edilizia, legittimamente realizzabile mediante SCIA ex art. 22, comma 1, lett. a). La SCIA non era stata opposta nel termine di legge.
Quanto al vizio originario, il Tribunale respinge il motivo dei ricorrenti fondato sull’art. 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. L’art. 18, comma 1, del Codice della Strada impone fasce di rispetto per le nuove costruzioni nei centri abitati; l’art. 28, comma 2, non stabilisce distanze minime per le strade di tipo F, ma il successivo comma 3 prevede 10 metri in assenza di strumento urbanistico. Poiché il Comune è dotato di PGT, con disciplina specifica all’art. 11, comma 4, delle NTA, la distanza di 5 metri è applicabile. La scala e il ballatoio, realizzati a distanza “0,00 metri” dal ciglio stradale, violano quindi la prescrizione regolamentare.
Il Collegio ritiene però fondati il primo e il terzo motivo. Nella motivazione dell’atto impugnato l’interesse pubblico è dedotto in termini del tutto astratti, con il riferimento alla natura inderogabile della fascia di rispetto, senza individuare un interesse ulteriore rispetto al ripristino della legalità. Tale affermazione non si concilia con lo stato dei luoghi, poiché recinzione e cancello, legittimamente realizzati, già ostano a un ampliamento della strada e all’allestimento di cantieri di manutenzione: non si comprende perché solo scala e ballatoio sarebbero incompatibili con la fascia di rispetto.
Parimenti difetta la ponderazione degli interessi privati. I ricorrenti non hanno edificato prima del perfezionamento della SCIA e sono stati indotti a confidare nella legittimità dell’intervento dal comportamento degli uffici, che non hanno opposto la violazione della distanza, dato immediatamente percepibile, ma hanno richiesto modifiche di altra natura, poi eseguite. Rileva inoltre che i ricorrenti hanno eseguito i lavori e acquistato l’immobile dopo il perfezionamento della SCIA, maturando un legittimo affidamento.
Il ricorso è quindi accolto quanto al primo e al terzo motivo, con annullamento del provvedimento di autotutela del 6 marzo 2024 e, per illegittimità derivata, del diniego del 18 aprile 2024. Il quinto motivo resta assorbito; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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