Il vincolo di verde attrezzato non impedisce interventi ex art 9 TUE (TAR Puglia n. 1144 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione a verde di arredo stradale che riservi l’area alla acquisizione pubblica mediante piani particolareggiati configura un vincolo sostanzialmente espropriativo, soggetto a decadenza, e non un vincolo conformativo di fruizione privata. Una volta escluso tale regime, la disciplina delle opere realizzabili sul fabbricato non è quella restrittiva della previsione urbanistica, ma quella dell’art. 9 d.P.R. n. 380/2001 per le c.d. zone bianche. Ne consegue che, in difetto di pianificazione urbanistica, sono ammessi non soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. È pertanto illegittimo il provvedimento che diffidi l’interessato dall’eseguire opere assentite con SCIA alternativa al permesso di costruire sul solo presupposto dell’applicazione della previsione del PRG che riserva l’area alla mano pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato di remota costruzione, aveva ottenuto nel 2015 il permesso di costruire per demolizione e ricostruzione, poi annullato in autotutela nel 2018 sul rilievo che l’area ricadeva in zona non pianificata e che l’intervento non rientrava tra quelli consentiti dall’art. 9 d.P.R. n. 380/2001. Successivamente presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per opere di demolizione del solaio pericolante, risanamento dei muri perimetrali, rifacimento del pavimento, apertura di nuovi varchi, divisione interna, realizzazione di una pensilina e recinzione del terreno, senza variazione di superfici, volumetrie e sagoma.

Con nota dell’11.11.2020 il Comune diffidava il ricorrente dall’esecuzione, rilevando che l’area è tipizzata dal PRG come zona di viabilità e come verde di arredo stradale, dove l’art. 116 delle NTA consente solo interventi di ordinaria manutenzione. Da qui il ricorso, per difetto di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa e violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra la decisione su un unico snodo: la qualificazione del vincolo impresso dall’art. 116 delle NTA del PRG comunale sulle zone F.38. L’Amministrazione aveva inibito l’intervento con esclusivo riferimento a tale previsione, che ammette soltanto la manutenzione ordinaria. Il Tribunale ritiene però che quella destinazione, nei termini in cui è regolamentata, riservi l’acquisizione dell’area alla mano pubblica mediante piani particolareggiati di esecuzione, sottraendola all’uso privato, anche promiscuo.

Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. II, n. 1639 del 2025 e, in via generale, la Corte costituzionale n. 55 del 1968, il TAR osserva che simili imposizioni, quando il contenuto del vincolo deborda dalle limitazioni connaturali al diritto dominicale, si risolvono in un sostanziale annullamento del diritto stesso e vanno qualificate come vincolo espropriativo, come tale soggetto a decadenza. Resta esclusa, in questi casi, la configurabilità di un vincolo conformativo compatibile con una destinazione fruibile ad iniziativa privata.

Da qui la conseguenza sul piano del regime applicabile: il parametro di riferimento per le opere sul fabbricato non è l’art. 116 delle NTA, ma l’art. 9 d.P.R. n. 380/2001, che nelle zone bianche consente non solo la manutenzione ordinaria, ma anche la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo.

Il provvedimento impugnato è pertanto inficiato da falsa applicazione della previsione urbanistica in luogo della norma statale. Il ricorso è accolto e la diffida annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *