Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e notifica via PEC (TAR Sicilia n. 1513 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la prova della notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice va fornita mediante la ricevuta di consegna della PEC nei formati hml o eml, poiché solo tali formati consentono al giudice di verificare quale atto sia stato effettivamente veicolato e, quindi, di calcolare il dies a quo del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996. La ricevuta in formato pdf, attestando la sola trasmissione di una PEC in una data determinata, non assolve tale funzione probatoria. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 264/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’accreditamento in suo favore del bonus per la cd. “carta del docente” per l’anno scolastico 2022/23, nella misura di euro 500,00.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Con ordinanza istruttoria n. 2721/2025 il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di produrre la documentazione attestante la notifica della sentenza da ottemperare in formato hml o eml, unico strumento idoneo a dare contezza dell’atto notificato tramite PEC, al fine di verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha depositato la ricevuta in formato eml in data 6 marzo 2026, giustificando il ritardo rispetto al termine assegnato con il mancato ricevimento della notifica dell’ordinanza da parte della Segreteria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è esperibile per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 264/2024, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 4.04.2025.
Il Collegio ha poi esaminato gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 risulta rispettato, poiché la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 3.05.2024. Sul punto il Tribunale ha precisato che la ricorrente ha dimostrato l’avvenuta notifica del titolo esecutivo solo a seguito del sollecito contenuto nell’ordinanza istruttoria, avendo in precedenza depositato la ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 3.05.2024 soltanto in formato pdf.
La motivazione si sofferma sulla valenza probatoria dei formati digitali. Il formato pdf non consente ai terzi di avere contezza di quale sia l’atto veicolato tramite PEC: permette di accertare che, in una determinata data, una PEC sia stata inviata alla casella dell’amministrazione, ma impedisce di prendere visione del contenuto dell’atto allegato. Diversamente, le ricevute nei formati hml o eml consentono di verificare quale sia l’atto inviato e, dunque, di calcolare con certezza il dies a quo del termine dilatorio, accertando se il titolo esecutivo sia stato notificato all’ente debitore.
Il ricorso è stato inoltre notificato e depositato in data 22 maggio 2025, nel rispetto dei termini. Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito, con ordine di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di “carta del docente” entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese, liquidate in euro 500,00, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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