Dopo la pubblica fattibilità la proposta di PPP è in una fase negoziale non coercibile con il rito sul silenzio (TAR Puglia n. 889 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di pubblica fattibilità della proposta di partenariato pubblico-privato, resa ex art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, segna il superamento della fase procedimentale doverosa: da quel momento il rapporto tra promotore e Amministrazione si svolge in una sede negoziale, connotata da ampia discrezionalità e da valutazioni politico-amministrative, nella quale non sussiste alcun obbligo di approvazione del progetto né alcuna scadenza perentoria. L’inerzia serbata in tale segmento non configura un silenzio-inadempimento coercibile con l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma può assumere il valore di comportamento concludente di recesso dalle trattative. La tutela del promotore resta eventualmente affidata alla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. e dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti.

Il Fatto

Le società ricorrenti, mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, avevano presentato al Comune una proposta di partenariato pubblico-privato per la concessione ventennale del sistema della sosta integrato. Con delibere del 2020 e del 2021 l’Amministrazione aveva dichiarato la pubblica fattibilità della proposta, avviando una lunga interlocuzione finalizzata alla rimodulazione del progetto, anche a seguito di interferenze con un intervento finanziato con fondi PNRR.

Dopo numerosi aggiornamenti della proposta, il Comune era rimasto inerte nonostante la diffida a provvedere. Il raggruppamento aveva quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento dichiarando la fattibilità della proposta e a indire la gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la struttura del project financing, rilevando che l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 prevede un termine perentorio di tre mesi solo per la valutazione di fattibilità della proposta, mentre nessuna scadenza è imposta per la successiva approvazione, che resta eventuale: in difetto delle modifiche richieste il progetto si intende non approvato.

La pronuncia ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la fase di individuazione del promotore non integra un modulo di confronto concorrenziale, ma uno strumento di concerto con il privato per la realizzazione di un interesse pubblico. Una volta intervenuta la determinazione di pubblica fattibilità, il rapporto tra le parti entra in una fase a contraddittorio che esula dagli schemi tipici dei procedimenti amministrativi doverosi ex art. 2 della l. n. 241/1990.

Nel caso di specie, le stesse ricorrenti avevano riconosciuto che la delibera n. 49/2021 aveva già valutato positivamente la fattibilità della proposta. L’attività successiva, finalizzata alla definizione del progetto, era connotata da elevata discrezionalità e da valutazioni di tipo politico-amministrativo, insindacabili in sede giurisdizionale: l’Amministrazione, pure dopo la dichiarazione di pubblico interesse, resta libera di non dare corso alla gara.

Il silenzio successivo alla dichiarazione di fattibilità è stato qualificato come comportamento concludente di recesso dalle trattative, riconducibile allo schema privatistico della responsabilità precontrattuale. Secondo l’Adunanza plenaria n. 5 del 2018, la responsabilità dell’Amministrazione richiede l’affidamento incolpevole del privato, la lesione derivante da una condotta contraria a correttezza e buona fede, e la prova dei danni-evento e conseguenza.

Alla luce di tali argomenti il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e del comportamento dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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