Accesso difensivo agli atti SUAP per la voltura NCC (TAR Lombardia n. 17 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo di cui agli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 non presuppone la pendenza di un giudizio né richiede che il richiedente dimostri la fondatezza della pretesa sostanziale sottostante. È sufficiente che gli atti richiesti presentino un nesso di strumentalità rispetto alla cura o alla difesa di un interesse giuridico, non essendo consentita né all’amministrazione né al giudice alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento in un eventuale giudizio. L’esigenza di riservatezza del controinteressato è recessiva e non preclude l’ostensione, che va disposta con oscuramento dei dati personali e dei dettagli non necessari ai fini difensivi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore del noleggio con conducente, presenta al Comune istanza di voltura dell’autorizzazione comunale n. 921, rilasciata nel 2017 e asseritamente ceduta nell’ambito di un contratto di cessione di ramo d’azienda. Il Comune, dopo aver dato atto della completezza formale dell’istanza e aver fissato in sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento, non adotta alcun provvedimento.
A fronte dell’inerzia, il ricorrente presenta istanza di accesso documentale per ottenere copia del fascicolo della pratica SUAP e del Registro/Licenziario NCC limitatamente alle annotazioni sul titolo n. 921/2017. La società attuale utilizzatrice dell’autorizzazione si oppone, eccependo la genericità ed esploratività della richiesta, il difetto di interesse e la lesione della riservatezza. Il Comune rigetta l’istanza con provvedimento dell’11 luglio 2025, non ravvisando un interesse qualificato in capo all’istante. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricorda anzitutto che il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è un giudizio sul rapporto, volto ad accertare la sussistenza del diritto all’ostensione. Da ciò deriva il limite per cui il giudice non può pronunciarsi su un potere amministrativo non ancora esercitato, stante il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., con la conseguenza che la domanda si esamina esclusivamente nella prospettiva dell’accesso documentale, non essendosi l’amministrazione pronunciata sull’accesso civico generalizzato.
Nel merito, la domanda soddisfa i requisiti dell’accesso documentale. La finalità è quella di verificare il percorso di ingresso dell’autorizzazione nel patrimonio della controinteressata e le ragioni che renderebbero impossibile l’assegnazione al ricorrente. Si tratta della base conoscitiva minima per ogni iniziativa a tutela dell’aspettativa al conseguimento del bene della vita, tanto in sede amministrativa quanto giurisdizionale.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020, secondo cui l’accesso difensivo è fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata da una vis espansiva e non condizionata dall’attualità di un processo. Non serve convincere l’amministrazione delle probabilità di successo: le esigenze difensive, alla luce del contesto e dei reiterati contatti tra le parti, sono chiare sia al Comune sia alla controinteressata, sicché non vi sono margini per eccepire la genericità della richiesta.
Quanto al rischio di sviamento, l’eventuale uso dell’accesso per ottenere una rimessione in termini rispetto al diniego dell’autorizzazione è argomento di merito, ipotetico e non opponibile in via anticipata. È preclusa all’amministrazione e al giudice ogni valutazione sulla decisività del documento, salva la radicale assenza di collegamento o l’esercizio pretestuoso. La pertinenza con la situazione controversa è soddisfatta.
Sui limiti oggettivi, non ricorrono le fattispecie dell’art. 24 legge n. 241/1990. Le esigenze di riservatezza della controinteressata sono recessive: l’accesso deve essere garantito quando la conoscenza è necessaria per difendere i propri interessi giuridici, e i dati sensibili o giudiziari vanno ostesi nei limiti dello strettamente indispensabile. I dati evocati sono informazioni commerciali, estranee agli artt. 9 e 10 GDPR. L’ostensione avverrà previo oscuramento delle generalità, degli importi dei contratti di locazione e dei dettagli operativi non attinenti al titolo n. 921/2017.
Il ricorso è accolto; il diniego è annullato e il Comune condannato all’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., entro trenta giorni. Spese compensate.
Nota della Redazione
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