L’accesso difensivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in caso di domanda tardiva (TAR Puglia n. 887 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi degli artt. 116 e 117 cod. proc. amm. avverso il diniego, anche solo parziale, di accesso ai documenti amministrativi deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando venga meno il presupposto sostanziale dell’accesso, costituito dalla strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla tutela di una posizione giuridica in una controversia in atto. In particolare, la richiesta di accesso alla documentazione tecnica delle imprese controinteressate è carente di interesse concreto ed attuale quando chi la invoca abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa oltre il termine previsto, con conseguente declaratoria di irricevibilità dell’istanza
Il Fatto
Una società operante nel settore energetico chiedeva all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale l’accesso alla documentazione relativa a concessioni demaniali marittime e alle istanze concorrenti presentate da altre imprese in riferimento a una procedura comparativa indetta dall’Autorità per l’affidamento in concessione di un bene demaniale nel porto di Termoli.
L’Autorità portuale accoglieva solo parzialmente l’istanza, oscurando parte della documentazione per esigenze di riservatezza commerciale delle controinteressate. La società ricorrente impugnava il provvedimento e chiedeva l’accertamento del proprio diritto ad accedere ai documenti nella loro integralità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto dirimente la constatazione che la richiesta di accesso alla documentazione tecnica delle imprese controinteressate fosse carente di interesse concreto ed attuale, poiché la società ricorrente, con riferimento alla procedura comparativa indetta dall’Autorità per l’affidamento in concessione del bene demaniale, aveva presentato domanda oltre il termine previsto, risultando tale istanza tardiva e quindi irricevibile.
Il Collegio ha pertanto preso atto del sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno la connessione tra l’accesso difensivo coltivato dalla ricorrente e una controversia in atto.
Rilevante è anche la circostanza che l’Autorità portuale, nel corso del giudizio, aveva comunque provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, sia pure con tecniche di oscuramento parziale motivate dalla tutela della riservatezza commerciale delle controinteressate, al fine di contemperare le esigenze di riservatezza con quelle di trasparenza.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’evasione dell’istanza di accesso in tempi ragionevoli.
Nota della Redazione
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