Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto decreto di esproprio (TAR Puglia n. 844 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su una richiesta di adozione di un provvedimento ex art. 42-bis t.u. espropriazioni o di restituzione dei beni diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, in corso di causa, l’amministrazione adotta il decreto di esproprio. L’emanazione del provvedimento espresso fa infatti venir meno l’inerzia denunciata e, con essa, l’interesse del ricorrente alla declaratoria di illegittimità del silenzio e all’ordine di provvedere.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di alcuni terreni occupati sine titulo a seguito di un progetto pubblico di opere idriche risalente agli anni Novanta, diffidavano la Regione e il Consorzio di bonifica a regolarizzare la situazione. In mancanza di un riscontro, proponevano ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31 cod. proc. amm. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’ordine di adottare un provvedimento di acquisizione sanante o, in subordine, di restituzione dei beni.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava memoria con la quale chiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il decreto di esproprio in data 4 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’adozione del decreto di esproprio in data 4 marzo 2026 costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l’interesse alla decisione. L’inerzia denunciata con il ricorso deve ritenersi cessata per effetto dell’intervento provvedimentale dell’amministrazione, che ha concluso il procedimento amministrativo.
La definizione del procedimento con un atto espresso, ancorché successivo alla proposizione del ricorso, determina il venir meno dell’oggetto della controversia, limitata all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e all’ordine di provvedere. Non residua, pertanto, alcuna utilità concreta per i ricorrenti alla pronuncia richiesta.
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della condotta della Regione, la cui posizione è rimasta in parte sullo sfondo rispetto al Consorzio, soggetto effettivamente inerte sino all’impulso ricevuto per la conclusione del procedimento.
Nota della Redazione
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