Potere di disposizione dell’Ispettorato del lavoro e inquadramento da CCNL (TAR Campania n. 1851 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di disposizione adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 12-bis del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, è provvedimento amministrativo autoritativo, immediatamente esecutivo e lesivo, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Esso può ordinare al datore di lavoro il corretto inquadramento del lavoratore anche quando la violazione riguardi norme di un contratto collettivo nazionale, senza che l’accertamento sia riservato al giudice del lavoro. Il termine di conclusione del procedimento, ove non diversamente stabilito, ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non vizia l’atto tardivo.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro impugna il verbale di disposizione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le ha ordinato di inquadrare correttamente un dipendente al VII livello del CCNL Unico Gas e Acqua, entro trenta giorni e con prova dell’adempimento. L’ordine si fonda sull’accertato svolgimento, da anni, di mansioni proprie di quel livello, a fronte dell’inquadramento nel V livello.
Respinto il ricorso gerarchico con decreto dell’Ispettorato, la società propone ricorso al TAR, deducendo l’estraneità della fattispecie all’ambito applicativo dell’art. 14, lo sviamento di potere, il difetto di istruttoria e di contraddittorio, oltre alla violazione del termine di conclusione del procedimento. Si costituiscono le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta d’ufficio la questione di giurisdizione, non sollevata dalle parti. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2778 del 2024, qualifica il provvedimento di disposizione come atto autoritativo, espressione di un potere pubblicistico, definitivo e immediatamente lesivo, perché impone un facere al destinatario, pena una sanzione pecuniaria. La mancata previsione di uno specifico rimedio giurisdizionale nel d.lgs. n. 124/2004 comporta il ricorso al giudice del potere pubblico, cioè al giudice amministrativo, nonostante l’incidenza sul rapporto di lavoro privatistico.
Nel merito, il TAR disattende il primo motivo. La tesi della ricorrente, sostenuta dalla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 155/2021, è superata dalla pronuncia del Consiglio di Stato che l’ha riformata. Il potere di disposizione si estende alle violazioni di norme di legge e di contratto collettivo, poiché la scelta di includere le violazioni dei contratti collettivi esprime la rilevanza pubblicistica della loro piena applicazione, a prescindere dalle iniziative civilistiche dei lavoratori. Il meccanismo dell’art. 14 svolge anche funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico.
Nessuna lesione del contraddittorio è ravvisabile, avendo la società potuto esperire il ricorso gerarchico. Quanto alle prove, la documentazione acquisita dall’Ispettorato conferma l’attività istruttoria: la richiesta di intervento del lavoratore, le dichiarazioni raccolte e gli ordini di servizio. Da tali elementi emerge che il dipendente opera con ampia discrezionalità, in modo stabile e continuativo, nelle mansioni del VII livello. La ricorrente non ha preso specificamente posizione su tali dichiarazioni.
È respinto anche il secondo motivo. Il termine di conclusione del procedimento è quello generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ma ha natura ordinatoria e non decadenziale: la sua inosservanza non fa perdere il potere all’amministrazione, salvo che una norma di settore o la giurisprudenza lo qualifichino come perentorio, circostanza esclusa per l’art. 14. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della sopravvenuta pronuncia del Consiglio di Stato.
Nota della Redazione
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