Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 782 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione obbliga il giudice a prendere atto della cessazione della materia del contendere, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tal caso, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area in località Rivabella di Gallipoli, aveva impugnato l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso era stato proposto anche dalla legale rappresentante della società, in proprio. L’amministrazione comunale non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato il 20 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20 maggio 2026.
Il Collegio, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia all’interesse, resa prima della trattazione nel merito, priva il giudice del potere di sostituire la propria valutazione a quella della parte. Ne consegue l’obbligo di adottare una pronuncia conforme alla manifestazione di volontà espressa.
La Sezione ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata. L’esito conferma il carattere d’ufficio della declaratoria, ancorché sollecitata dalla stessa parte ricorrente, e la natura non satisfattiva della pronuncia, che non entra nel merito della contestata ordinanza di demolizione.
Nota della Redazione
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