L’inefficacia della SCIA nelle aree ASI richiede il permesso di costruire (TAR Puglia n. 842 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive e, nell’ambito del procedimento unico, assorbe le competenze edilizie, sicché i poteri inibitori sulla SCIA restano esercitabili dagli uffici competenti ma all’interno del circuito SUAP. L’intervento di nuova costruzione in area industriale è realizzabile mediante SCIA solo se disciplinato da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; in mancanza, occorre il permesso di costruire. La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non richiede la specificazione dei presupposti della futura domanda risarcitoria, né la sua previa proposizione, configurandosi quale emendatio libelli in senso riduttivo.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di calcestruzzi, otteneva dal Consorzio ASI di Foggia l’assegnazione preliminare di un lotto nell’agglomerato industriale “Bacino Bovino”, finalizzata all’installazione di un impianto di confezionamento per la fornitura alla gara RFI per la linea Napoli-Bari. Presentata la SCIA al Comune, l’amministrazione ne dichiarava l’inefficacia per mancanza del titolo di disponibilità dell’area e per la necessità del permesso di costruire, successivamente ribadendo il diniego in ragione del mancato completamento delle urbanizzazioni primarie.
Avverso tali atti la società proponeva ricorso, deducendo l’incompetenza del SUAP e l’illegittimità dei provvedimenti. Nel corso del giudizio, intervenuta la trasformazione societaria e la scadenza dei contratti preliminari, la ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla domanda demolitoria, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione del Consorzio ASI per difetto di legittimazione passiva, essendo gli atti impugnati imputabili unicamente al Comune. Ha poi scrutinato la censura di incompetenza del SUAP, ritenendola infondata: il SUAP, quale gestore unitario del procedimento, non si sostituisce agli enti competenti ma coordina gli apporti istruttori, e il parere ASI costituisce atto endoprocedimentale che non sottrae al SUAP il potere definitivo, mentre il principio di unicità del canale procedimentale determina l’assorbimento delle competenze edilizie nel procedimento unico.
Sul regime edilizio, il Tribunale ha rilevato che la SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 postula piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e costruttive. Nel caso di specie, le NTA del PRG ASI richiamate dalla ricorrente contenevano solo indicazioni di carattere generale, inidonee a integrare il requisito normativo, mancando del tutto il livello di pianificazione attuativa di dettaglio. La stessa relazione d’impresa indicava espressamente la necessità del permesso di costruire.
Quanto alla natura dell’intervento, il Collegio ha escluso che si trattasse di opere modeste: la realizzazione di una piattaforma in cemento armato di 700 metri quadrati, di moduli prefabbricati e di vasche di decantazione con movimentazione terra integrava un intervento di nuova costruzione di rilevante impatto, non riconducibile alla SCIA. Infondata altresì la censura relativa alla carenza di urbanizzazioni: la previsione di realizzazione delle opere nel triennio ex art. 12 d.P.R. n. 380/2001 non consente l’insediamento laddove le opere manchino del tutto e i lavori risultino sospesi da anni, come accertato anche con rilievi fotografici del 2026.
Quanto all’interesse all’accertamento ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il Tribunale, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, ha precisato che la mera dichiarazione di interesse ai fini risarcitori è sufficiente, senza necessità di specificare i presupposti della futura domanda. Tale dichiarazione si configura come emendatio libelli in senso riduttivo e la pronuncia, intervenendo sull’antecedente logico-giuridico dell’azione, è suscettibile di giudicato sostanziale. Nel merito, tuttavia, la domanda di accertamento è stata rigettata, risultando legittimi i provvedimenti comunali sia sotto il profilo della necessità del permesso di costruire sia sotto quello dell’assenza delle urbanizzazioni primarie.
Nota della Redazione
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