Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa da interessi dovuti (TAR Calabria n. 850 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che l’amministrazione non ha dato prova di avere eseguito il titolo giurisdizionale passato in giudicato, ne dichiara l’obbligo di integrale adempimento e assegna un termine per provvedervi, nominando in caso di inerzia un commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta quando risultano già dovuti gli interessi di mora secondo il d.lgs. n. 231 del 2002, perché la misura si palesa iniqua. L’azione di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del titolo e l’onere dell’amministrazione di dimostrare l’avvenuta esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, con decreto ingiuntivo del 25 novembre 2024, n. 824, ha condannato il Comune di Santo Stefano in Aspromonte al pagamento in favore di una società creditrice della somma di euro 90.590,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto, munito di provvisoria esecutorietà, è stato notificato il 3 dicembre 2024 e non opposto, divenendo esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Con ricorso notificato e depositato il 1° settembre 2025 la società creditrice ha adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme e la condanna di quest’ultima al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria, basata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Rileva che l’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento.
Da qui la conclusione che sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il giudice dichiara dunque l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato.
Il Collegio assegna all’ente il termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia oltre tale termine nomina commissario ad acta il segretario generale di un altro Comune, con facoltà di delega ad altro dirigente, prevedendo che il compenso del commissario sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR la respinge richiamando il consolidato orientamento dello stesso giudice, che cita in particolare una propria precedente decisione. La misura è ritenuta iniqua perché sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231 del 2002.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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