Revoca del nulla osta per falsità della marca da bollo (TAR Puglia n. 840 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, è legittima allorché i documenti presentati risultino ottenuti mediante frode, falsificazione o contraffazione. La falsità del codice identificativo della marca da bollo, assolta in modalità virtuale e riscontrata in modo sistematico su una pluralità di istanze presentate dal medesimo datore di lavoro, non può essere relegata a mera violazione di carattere fiscale, ma integra il venir meno di uno dei presupposti essenziali della domanda di nulla osta, atteso il vincolo di fiducia che deve intercorrere tra l’imprenditore e l’Amministrazione preposta al controllo. Il termine per l’impugnazione del provvedimento di revoca decorre dalla notifica al datore di lavoro, soggetto che ha attivato il procedimento e che funge da interlocutore dell’Amministrazione anche in ordine alle comunicazioni verso il prestatore di lavoro. La presentazione di un distinto ricorso avverso il medesimo provvedimento da parte del datore di lavoro può assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in suo favore, negando contestualmente l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento si fondava sulla presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate in domanda e sulla pretesa mendacità delle autodichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal datore di lavoro in sede di presentazione dell’istanza.
Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca e del preavviso di rigetto, nonché l’illegittimità del provvedimento, atteso che la revoca non avrebbe potuto fondarsi su questioni tributarie relative alla marca da bollo, per le quali la normativa prevedrebbe unicamente una sanzione pecuniaria. Chiedeva, infine, la remissione in termini per l’impugnazione, asserendo di aver avuto conoscenza del provvedimento solo in data successiva alla sua adozione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, rilevando che il provvedimento di revoca risultava notificato al datore di lavoro in data 2.9.2025. L’intera procedura di ingresso è incardinata sulla figura del datore di lavoro, il quale ha assunto l’onere delle comunicazioni verso il prestatore di lavoro, come indicato nella stessa domanda amministrativa, ove era stato comunicato l’indirizzo del lavoratore, corrispondente a quello del suo datore di lavoro. Ne consegue che i termini per proporre ricorso, decorrenti dalla notifica al soggetto che ha attivato il procedimento, erano ormai spirati.
La Corte ha inoltre rilevato che avverso il medesimo provvedimento era già stato proposto ricorso dal datore di lavoro, definito con ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, circostanza che può assumere rilievo ai fini di una declaratoria di inammissibilità per violazione del ne bis in idem.
Nel merito, il Collegio ha escluso che la revoca potesse considerarsi illegittima, superando il precedente orientamento invocato dal ricorrente. La sistematicità della condotta del datore di lavoro, emersa dal riscontro di falsità delle marche da bollo in numerose posizioni, ha logicamente condotto lo Sportello Unico a ritenere che l’irregolarità non potesse essere circoscritta a una mera violazione di carattere fiscale, ma costituisse elemento nuovo e autonomo, idoneo a integrare il venir meno dei presupposti essenziali della domanda di nulla osta.
La pronuncia ha quindi affermato la sussistenza degli elementi necessari per la revoca ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il nulla osta è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato irricevibile e, comunque, respinto nel merito, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.