Il frazionamento artificioso delle domande di condono impedisce il silenzio assenso (TAR Lazio n. 5256 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Al fine di contenere gli effetti del condono edilizio entro soglie di modesta entità e di impedire l’elusione dei limiti volumetrici, è fatto divieto del frazionamento artificioso delle domande. La cubatura delle singole porzioni di un immobile, allorquando facciano capo ad un unico proprietario e non siano riconducibili ad un trasferimento del titolo legittimante l’istanza di condono da parte di terzi, va considerata rispetto al limite massimo consentito dalla legge per l’intero edificio. In applicazione della c.d. concezione formale dell’istituto, il silenzio assenso non può formarsi su un’istanza radicalmente inconfigurabile, cioè non aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, quale quella presentata per opere eccedenti i limiti volumetrici.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile abusivo frazionato in distinti appartamenti, hanno presentato quattro istanze di condono edilizio ex d.l. n. 269/03: una per un garage al piano seminterrato e tre per altrettante unità abitative, di cui una destinata a propria prima casa e due intestate ai figli. L’amministrazione ha rigettato l’istanza relativa al garage, ritenendo superato il limite volumetrico di 600 mc previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, lett. b, L.R. n. 12/04, considerata la volumetria complessiva delle quattro domande, pari a 1.299,48 mc. I ricorrenti hanno impugnato il diniego, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso e l’insussistenza di un collegamento tra le proprie istanze e quelle presentate per i figli.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione nell’apprezzare il superamento dei limiti volumetrici al momento della presentazione dell’istanza di condono e nella sua globalità. L’edificazione dello stabile è avvenuta ad opera dei soli ricorrenti, unici proprietari dell’immobile abusivo, sicché la destinazione di alcuni appartamenti a prima casa dei figli non ha alcun rilievo giuridico, non incidendo sulla titolarità dell’immobile, sorta istantaneamente e per intero in capo ai ricorrenti al momento della realizzazione dell’abuso.

La sentenza richiama il principio per cui il legame parentale è inopponibile al Comune e non esclude il divieto di frazionamento artificioso delle domande, volto a garantire la coerenza del sistema normativo e l’effettività delle limitazioni poste dal legislatore, come affermato da Cons. St., sez. VI, n. 396/25. Nello stesso senso depone la giurisprudenza penale, secondo cui la cubatura delle singole porzioni, quando facciano capo ad un unico proprietario, va considerata rispetto al limite massimo consentito per l’intero edificio, come precisato da Cass. pen., sez. III, n. 7301/22.

Il Collegio esclude altresì la formazione del silenzio assenso, aderendo alla c.d. concezione formale dell’istituto. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746, la sentenza distingue tra i requisiti di validità dell’istanza, il cui difetto non impedisce il perfezionarsi della fattispecie tacita, e l’ipotesi della radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza: quest’ultima, per innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Tale aderenza non ricorre in presenza del mancato rispetto dei limiti volumetrici, che rende l’opera non condonabile ex lege e preclude la formazione del titolo abilitativo tacito.

La sentenza respinge quindi il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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