Illegittima avocazione della verifica di anomalia da parte del dirigente: la procedura deve essere riaperta dal RUP (TAR Puglia n. 837 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di avocazione di un affare e quello di sostituzione dell’organo competente a trattarlo si correlano esclusivamente alla relazione di gerarchia all’interno dell’organizzazione degli uffici pubblici e non possono legittimamente avere luogo in presenza della diversa relazione di direzione o di coordinamento. I poteri di avocazione e sostituzione devono essere procedimentalizzati e richiedono una preventiva diffida ad adempiere, non potendo configurarsi un’inerzia qualificata del Responsabile unico di progetto in ragione della natura non perentoria del termine di conclusione della verifica di anomalia dell’offerta. L’esclusione disposta all’esito di una verifica di anomalia illegittimamente avocata dal dirigente risulta consequenzialmente illegittima.
Il Fatto
Una società partecipava alla gara indetta dal Comune per la gestione dell’Ufficio di Info Point Turistico. All’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il dirigente della Direzione Area Amministrativa, sostituendosi al Responsabile unico di progetto, disponeva l’esclusione della società dalla procedura.
La società ricorreva al TAR Puglia, deducendo l’incompetenza del dirigente ad avocare la conclusione della fase di verifica e l’illegittimità dell’esclusione, contestando altresì la mancata valutazione delle giustificazioni presentate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella fase cautelare, aveva accolto l’istanza di sospensione rilevando che il dirigente dell’Area amministrativa avesse illegittimamente esercitato il potere di avocazione della verifica di anomalia, sostituendosi al Responsabile unico di progetto. Il Collegio aveva precisato che i poteri di avocazione e di sostituzione sono legittimi solo in presenza di una relazione di gerarchia all’interno dell’organizzazione degli uffici pubblici, non già quando sussiste una relazione di direzione o di coordinamento, come nel caso di specie.
In ogni caso, il Collegio aveva chiarito che tali poteri devono essere procedimentalizzati, richiedendo una preventiva diffida ad adempiere, e che non è configurabile un’inerzia qualificata del RUP, attesa la natura non perentoria del termine per la conclusione della verifica di anomalia. In tale contesto, l’esclusione disposta all’esito della verifica illegittimamente avocata risultava viziata.
Nel corso del giudizio di merito, il Comune, in ottemperanza all’ordinanza cautelare, ha riaperto il procedimento di verifica ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, richiedendo ulteriori chiarimenti alla società. Dopo aver ricevuto le integrazioni documentali, l’Amministrazione ha emanato la determina di aggiudicazione in favore della società ricorrente.
La società ha quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto piena soddisfazione della pretesa azionata in giudizio. Il TAR ha conseguentemente dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite, ritenendo nel complesso fondate le censure formulate dalla ricorrente, tanto che l’Amministrazione, nel riaprire il procedimento, ha aggiudicato la gara alla medesima.
Nota della Redazione
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