L’inosservanza di oneri di pubblicità non vizia la trascrizione sanante (TAR Puglia n. 830 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La trascrizione dell’atto di acquisto, ai sensi dell’art. 2644 cod. civ., assolve alla sola funzione di rendere il diritto opponibile ai terzi, senza che l’osservanza degli oneri di pubblicità incida sulla validità o sull’efficacia dell’atto traslativo. Ne consegue che l’eventuale inosservanza di tali oneri non determina alcun vizio della trascrizione medesima, la quale permane idonea a garantire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cod. civ. L’atto di compravendita conserva, pertanto, piena validità tra le parti e resta efficace nei confronti dei terzi una volta completata la formalità pubblicitaria.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’istanza presentata da un’associazione sportiva dilettantistica, la quale chiedeva al Comune di Foggia la proroga di una convenzione trentennale stipulata nel 1986. L’amministrazione comunale, con una nota del 3 ottobre 2025, rappresentava la necessità di una preventiva presa d’atto da parte della Giunta comunale dell’intervenuta proroga ex lege, disponendo una “sospensione tecnica” del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990.

Avverso tale determinazione l’associazione proponeva ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento della nota comunale e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, pronunciandosi sulla richiesta di rinvio formulata dalla pubblica amministrazione nel corso dell’udienza camerale, ha ritenuto indispensabile garantire il diritto di difesa dell’amministrazione resistente, anche con riferimento al ricorso per motivi aggiunti presentato il 16 giugno 2026, disponendo il rinvio della causa all’udienza camerale del 15 luglio 2026.

Il collegio ha così inteso assicurare il rispetto del contraddittorio e la piena parità delle parti nel processo, in coerenza con i principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e con le garanzie difensive previste dal codice del processo amministrativo.

L’ordinanza in commento, di natura meramente processuale, non entra nel merito della controversia, limitandosi a regolare lo svolgimento del giudizio e a fissare la nuova udienza per la trattazione delle istanze cautelari e delle domande di chiarimento avanzate dalla società ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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