Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 440 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme riconosciute entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di inerzia, un commissario ad acta scelto tra i dirigenti del medesimo Ministero resistente. A tale ausiliario non spetta alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti agli anni scolastici rivendicati da ciascun ricorrente, oltre interessi dal dovuto al saldo. Non essendo seguita l’esecuzione spontanea, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici territoriali e regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto e all’amministrazione intimata è ordinato di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio. Il Collegio esclude espressamente qualsiasi compenso, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un indirizzo confortato da plurime pronunce di merito amministrativo.

Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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