Ordinato l’adempimento del giudicato sul bonus docenti con nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13898 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, che non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza passata in giudicato, la pretesa del ricorrente deve trovare accoglimento, secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. L’Amministrazione è condannata ad eseguire la decisione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina fin da ora di un Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. può essere esclusa, in chiave discrezionale, quando la nomina anticipata del commissario costituisca ragione esimente dell’inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11871/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per le annualità 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo previsto. L’interessato aveva percepito soltanto il beneficio per l’ultima annualità.

Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di stile, senza fornire elementi sulla corretta esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva offerto chiarimenti circa l’esecuzione della sentenza. L’assenza di prova sull’avvenuto adempimento, unita alla mancata indicazione di ragioni ostative, integra gli estremi dell’inadempimento. Pertanto, la pretesa del ricorrente è stata ritenuta fondata, senza possibilità di sindacare in sede di ottemperanza i presupposti del diritto già accertato.

La sentenza ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta, con la nomina d’ufficio di un commissario ad acta che, senza compenso, avrebbe provveduto in caso di ulteriore inerzia.

La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. L’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. attribuisce al giudice dell’ottemperanza una potestà discrezionale nella valutazione delle ragioni ostative alla condanna ex art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. Nel caso di specie, la nomina anticipata del commissario è stata ritenuta una ragione esimente idonea a superare l’inerzia dell’Amministrazione, rendendo non necessaria l’applicazione delle astreintes. La liquidazione delle spese ha seguito la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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