Revoca di contributo per sopravvenuta perdita di un requisito: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Marche n. 996 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di erogazione di un contributo o di una sovvenzione pubblica configura, in capo all’aspirante, un interesse legittimo quando la norma di previsione attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale di apprezzamento. L’emanazione del provvedimento di attribuzione del beneficio determina, invece, l’insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, sia nel caso di mera inerzia dell’amministrazione, sia quando quest’ultima intenda far valere la decadenza del beneficiario per la mancata osservanza di obblighi cui la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione o la sua permanenza. La situazione giuridica torna ad essere di interesse legittimo solo se la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela finalizzati all’annullamento del provvedimento concessorio. Ne consegue che la revoca di un’agevolazione disposta per la sopravvenuta perdita di un requisito, quale la cessazione dell’attività dopo la concessione, attiene alla fase esecutiva del rapporto e appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva disposto la revoca dell’agevolazione ‘Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia’, concessa nel 2018 per un importo di € 7.693,41. L’amministrazione contestava la sopravvenuta carenza del requisito della permanenza dell’attività, cessata nel 2020, e quindi l’inosservanza, in fase esecutiva, dell’obbligo di mantenimento previsto dalla disciplina applicabile. La ricorrente sosteneva, al contrario, che la revoca dipendesse dalla carenza originaria di un requisito necessario per l’attribuzione del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia di individuazione della situazione giuridica sottostante alle domande di finanziamento, distinguendo tre diverse fasi. In primo luogo, la fase antecedente al provvedimento di attribuzione, in cui l’aspirante è titolare di un interesse legittimo. In secondo luogo, la fase successiva alla concessione, in cui sorge un diritto soggettivo alla erogazione, azionabile dinanzi al giudice ordinario qualora l’amministrazione non dia attuazione al provvedimento o intenda far valere la decadenza del beneficiario. Infine, l’ipotesi in cui la mancata erogazione consegua all’esercizio di poteri di autotutela, che riporta la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ha osservato che l’amministrazione non aveva contestato la mancanza originaria di un requisito essenziale, essendo l’attività esistente sia al momento della domanda sia al momento della concessione. La censura riguardava, invece, la cessazione dell’attività, avvenuta successivamente all’attribuzione del contributo, e quindi l’inosservanza dell’obbligo di mantenerla attiva. Tale evenienza, ha concluso il Tribunale, integra l’ipotesi della decadenza del beneficiario per violazione di obblighi successivi alla concessione, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con indicazione della possibilità di riassumere il processo dinanzi al giudice ordinario nei modi e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate, considerato che la precedente declinatoria di giurisdizione era stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Macerata.
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Nota della Redazione
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