Capacità economica del datore: obbligo di istruttoria adeguata nella conversione del permesso di soggiorno (TAR Puglia n. 832 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro — che condiziona il provvedimento finale di rigetto — deve essere sorretto da un’istruttoria adeguata al caso concreto. La valutazione della capacità economica del datore di lavoro non può risolversi in un mero calcolo automatico, ma deve considerare sia il numero di lavoratori già alle dipendenze del datore alla data del parere, sia il numero di lavoratori che si intendono assumere nella procedura. L’omessa esplicitazione dei criteri applicati e del metodo di calcolo seguito integra un difetto di istruttoria e di motivazione, suscettibile di essere accertato dal giudice amministrativo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istanza presentata allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Bari per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale. L’istanza veniva rigettata con provvedimento del 03.04.2026, che recepiva il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il parere era fondato su una presunta insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, desunta dal modello IVA 2025. Il ricorrente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR per la Puglia, deducendo, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione del parere stesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di rigetto recepisce acriticamente il parere negativo dell’Ispettorato del lavoro, senza che risultino esplicitati i criteri applicati né il metodo di calcolo seguito per desumere l’insufficienza della capacità economica del datore.
In particolare, il TAR ha evidenziato che non emerge dagli atti se l’Ispettorato abbia considerato, nella propria valutazione, il numero di lavoratori già alle dipendenze del datore di lavoro alla data del parere e il numero di lavoratori che si intendono assumere nell’ambito della procedura oggetto di causa. Tali elementi risultano necessari per una valutazione della capacità economica che sia adeguata al caso specifico e non meramente automatica.
Il Collegio ha quindi ritenuto tali informazioni indispensabili per valutare la tenuta logica e istruttoria del parere e la sua conformità ai principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa. Il difetto istruttorio è stato considerato in grado di inficiare la legittimità del provvedimento finale, poiché la motivazione per relationem non può supplire alla carenza dell’atto richiamato.
Il TAR ha quindi disposto un incombente istruttorio, assegnando alla P.A. il termine per il deposito di una relazione che chiarisca i criteri e il metodo di calcolo utilizzati, rinviando la causa a successiva udienza.
Nota della Redazione
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