Esame avvocato 2023: il voto numerico non basta, serve motivazione rafforzata (TAR Lombardia n. 1401 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esame di abilitazione alla professione forense, il solo voto numerico non assolve più l’onere motivazionale della commissione esaminatrice. Il mutamento del contesto fattuale – drastica riduzione dei candidati e concentrazione della prova scritta in un unico elaborato – e la scelta legislativa espressa dall’art. 46, comma 5, legge n. 247/2012 impongono di valorizzare, in chiave costituzionalmente orientata, un obbligo di motivazione rafforzata rispetto al punteggio. Non è pertanto sufficiente l’annotazione del voto numerico, ove esso non sia accompagnato da annotazioni, segni grafici o altre indicazioni idonee a palesare le ragioni del giudizio. Ne deriva la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e l’illegittimità del provvedimento di non ammissione.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per il Distretto della Corte di Appello di Milano. Il bando (d.m. 2 agosto 2023) prevedeva, ai fini dell’accesso alla fase orale, il superamento di una sola prova scritta, consistente nella predisposizione di un atto giudiziario. La Commissione ha valutato l’elaborato con il punteggio di 15/30, non ammettendo la candidata alla prova orale.
La valutazione di grave insufficienza non era accompagnata da alcuna motivazione descrittiva, né da annotazioni o segni grafici sull’elaborato. La candidata ha proposto ricorso per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, deducendo l’illogicità manifesta, il difetto di motivazione e l’intrinseca erroneità del giudizio rispetto alle discipline di riferimento. In sede cautelare il Tribunale ha accolto la domanda con ordinanza n. 683 del 27 giugno 2024, disponendo il riesame da parte di una diversa commissione; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2963 del 31 luglio 2024, ha poi accolto l’appello cautelare dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione centrale nella sufficienza o meno del voto numerico a integrare l’onere motivazionale, ritenendo fondata e assorbente la censura sul difetto di motivazione. La ricognizione muove dalle pronunce della Corte costituzionale che, sul previgente assetto normativo, hanno ammesso la motivazione solo numerica: la sentenza n. 28/2006 (inammissibilità), la sentenza n. 20/2009 e la sentenza n. 175/2011, che hanno riconosciuto la sufficienza del punteggio come diritto vivente.
Tale esito poggiava su una precisa situazione di fatto: l’altissimo numero di candidati, la pluralità delle prove e il contenimento dei tempi di correzione. Le esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, ex art. 97 Cost., rendevano non esigibile una motivazione descrittiva. Su questo punto è intervenuta anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017, che ha ribadito l’inidoneità del solo voto numerico a soddisfare l’obbligo, ma ne ha confermato la sufficienza nel contesto allora vigente.
Il Tribunale rileva che il substrato fattuale è radicalmente mutato. Alla sessione 2023 hanno partecipato 9.703 candidati, contro i 27.451 del 2016; la prova scritta è stata concentrata in un unico elaborato, ai sensi dell’art. 4-quater d.l. n. 51/2023, a fronte delle tre prove previste in precedenza. La finalità di buon andamento non rende più inesigibile una motivazione ulteriore, come dimostra la prassi di altre commissioni che hanno svolto il proprio compito con motivazione rinforzata.
Il Collegio valorizza poi la scelta legislativa espressa dall’art. 46, comma 5, legge n. 247/2012, che ha imposto annotazioni positive o negative sui punti dell’elaborato quali ragioni del voto. Il differimento dell’art. 49 non abroga tale obbligo, ma ne disciplina le modalità attuative. La lettura costituzionalmente orientata delle proroghe, in coerenza con il principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost., impone di ritenere attuale l’esigenza di una motivazione rafforzata; il Tribunale richiama sul punto la sentenza n. 456/1989 quale dovere dell’interprete di ricercare una lettura adeguata ai principi costituzionali.
Nel caso concreto, il giudizio gravemente negativo è stato espresso con il solo punteggio di 15/30, senza alcun segno grafico, annotazione o altra indicazione integrativa. Ne deriva la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, per la cui portata satisfattiva restano assorbite le ulteriori doglianze. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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