Revoca delle speciali misure di protezione per cessazione dei presupposti (TAR Lazio n. 12196 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata proroga delle speciali misure di protezione del collaboratore di giustizia costituisce esercizio di potere discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della verifica di aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. Il venir meno dell’attualità e gravità del pericolo, accertato dalle autorità preposte, legittima la revoca o la non proroga del programma, ai sensi dell’art. 13-quater d.l. n. 8/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 82/1991, e dell’art. 11 d.m. n. 161/2004. La capitalizzazione delle misure di assistenza, disposta all’atto della cessazione del programma, ha natura discrezionale e non preclude la successiva integrazione in presenza di un documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. Il cambiamento delle generalità costituisce misura di carattere eccezionale, concedibile solo quando ogni altra forma di tutela risulti inadeguata.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore di giustizia dal 2015 e detenuto con fine pena prevista per il 2029, aveva trasmesso alla Commissione Centrale un’istanza volta a ottenere la capitalizzazione delle misure di assistenza dopo la scarcerazione, al fine di predisporre un idoneo progetto di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione, preso atto della scadenza del programma speciale di protezione intervenuta il 13.09.2022 e dei pareri favorevoli alla fuoriuscita dal programma espressi dalla Procura territorialmente competente e dalla Direzione Nazionale Antimafia, con delibera del 21.12.2022 non prorogava il programma, ritenendo esauriti i presupposti che ne avevano giustificato l’adozione, e determinava in due anni la capitalizzazione delle misure di assistenza.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la persistenza dell’attualità della situazione di pericolo, il mancato esaurimento dei propri impegni processuali e l’illegittimità della capitalizzazione disposta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette che la valutazione circa il permanere del collaboratore all’interno del sistema di tutela rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice amministrativo soltanto la verifica che l’esercizio di tale potere sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. Le speciali misure di protezione di cui alla legge n. 82/1991 sono caratterizzate dal principio della temporaneità e della mutabilità, imponendo una verifica periodica del persistere delle condizioni che ne giustificano il mantenimento.
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 13-quater del d.l. n. 8/1991 distingua tra fattispecie di revoca obbligatoria e fattispecie di revoca facoltativa, e come l’art. 11 del d.m. n. 161/2004 consenta la revoca o la non proroga quando vengano meno l’attualità e la gravità del pericolo. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente aveva sostanzialmente concluso i propri impegni processuali, avendo già reso testimonianza nei dibattimenti che lo riguardavano, e che le autorità preposte avevano escluso una situazione di pericolo non fronteggiabile con le ordinarie misure di protezione.
Quanto al cambiamento delle generalità, il Tribunale osserva che si tratta di misura di carattere straordinario, concedibile solo quando ogni altra misura risulti non adeguata, e che nel caso di specie i pareri acquisiti non lasciavano emergere una situazione di eccezionale esposizione a pericolo tale da giustificarla.
Con riguardo alla capitalizzazione delle misure di assistenza, il Collegio ne evidenzia la natura discrezionale, ribadendo che la delibera impugnata non preclude la possibilità di ottenere l’integrazione della capitalizzazione sino al limite del triennio, qualora l’interessato presenti un progetto di reinserimento ritenuto idoneo e congruo. Infine, la censura relativa al pregiudizio ai benefici penitenziari è respinta in quanto la cessazione delle misure di protezione non incide sull’ottenimento di eventuali benefici, i cui presupposti sono valutati dall’autorità giudiziaria competente.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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