Obbligo vaccinale e consenso informato: legittima la sospensione del Vigile del Fuoco (TAR Calabria n. 951 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura obbligatoria della vaccinazione anti SARS-CoV-2 non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge: l’art. 1 della legge n. 219/2017 resta applicabile anche ai trattamenti sanitari imposti, poiché il consenso autorizza la materiale inoculazione nel rispetto dell’intangibilità della persona. L’obbligo vaccinale ex art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 non contrasta con gli artt. 2, 3, 4, 13, 32 e 36 Cost., essendo sorretto da dati scientifici attestanti sicurezza ed efficacia del vaccino e da un giudizio di proporzionalità positivo. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore inadempiente costituisce adempimento dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro e non attribuisce diritto all’assegno alimentare.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, agisce per l’annullamento dell’atto con cui il Comando Provinciale ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, D.L. n. 44/2021, disponendo la sospensione immediata dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto.
Invitato a produrre la documentazione comprovante la vaccinazione o l’attestazione di omissione, differimento o inesistenza del presupposto, il ricorrente si era recato presso un hub vaccinale chiedendo informazioni al medico. Non ritenute chiare le risposte, si era rifiutato di sottoscrivere il consenso informato, chiedendo comunque la somministrazione, ma la procedura era stata interrotta. Il ricorrente prospetta la violazione di legge e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 13, 32 e 36 Cost. La richiesta cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo del consenso informato. Secondo il ricorrente, la pretesa di sottoscrizione del modello, in presenza di un obbligo vaccinale, si porrebbe in contrasto insanabile con i diritti inviolabili. Il Tribunale disattende l’assunto richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14, 15 e 16/2023.
Il giudice delle leggi ha statuito che non sono fondate le questioni relative all’art. 1 della legge n. 219/2017, nella parte in cui non prevede l’esclusione dalla sottoscrizione del consenso nei trattamenti obbligatori, e all’art. 4 del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione. Il consenso, quale condizione di liceità di qualsivoglia trattamento, trova fondamento nell’autodeterminazione tutelata dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La raccolta del consenso rileva anche per l’anamnesi pre-vaccinale, destinata a valutare l’eleggibilità del soggetto. L’obbligatorietà lascia al singolo la scelta se adempiere o sottrarsi, assumendone le conseguenze; qualora adempia, il consenso autorizza la materiale inoculazione nel rispetto dell’intangibilità della persona.
Quanto alla dedotta incostituzionalità dell’art. 4-ter, il Tribunale la ritiene infondata alla luce delle medesime pronunce. La Corte ha valorizzato le attestazioni di AIFA, ISS ed EMA circa la sicurezza dei vaccini e la differenza tra segnalazioni di eventi avversi e analisi del segnale. Il dato scientifico fornito dalle autorità di settore non può essere sostituito da fonti diverse, ancorché riferibili a esperti. Il ricorso all’obbligo vaccinale supera il vaglio di proporzionalità: non risultavano misure altrettanto adeguate, e i test diagnostici periodici avrebbero comportato costi insostenibili ed esiti già obsoleti.
Sulla mancata corresponsione dell’assegno alimentare, il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la sospensione non ha natura sanzionatoria e la negazione di ogni emolumento si giustifica per il principio di corrispettività, essendo carente la prestazione lavorativa. La comparazione con la sospensione cautelare ex art. 82 del d.P.R. n. 3/1957 è improponibile, poiché quella misura è provvisoria e destinata a essere travolta dall’esito dei procedimenti. La sospensione del lavoratore non vaccinato è coerente con l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. e art. 18 del d.lgs. n. 81/2008, avendo la vaccinazione ampliato gli obblighi di cura e prevenzione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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