Misure di prevenzione: l’autorizzazione al pagamento non esenta il credito dalla verifica né dall’accertamento della buona fede (Cass. pen. 5950/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 5950/2026, depositata il 12 febbraio 2026 (camera di consiglio del 12 novembre 2025, R.G.N. 17691/2025) — Presidente Catena, Relatore Occhipinti.
Il principio di diritto
«Nel procedimento di verifica dei crediti disciplinato dagli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, l’autorizzazione provvisoria al pagamento emessa nel corso della procedura ai sensi dell’art. 54-bis ha natura precaria e cautelare, fondata su una delibazione sommaria, ed è priva di effetti di accertamento sulla natura del credito: non esonera il creditore dalla domanda di ammissione e dalla verifica dei requisiti di cui agli artt. 52 e ss., né dall’accertamento della buona fede, che va compiuto in relazione all’effettivo titolare del credito.»
Il fatto
Una banca, quale mandataria di un pool di finanziatori cosiddetto «silente» di cui era capofila, aveva ottenuto l’ammissione al passivo di una procedura di prevenzione per il 50% di un finanziamento erogato nel 2011. Solo dopo aver rinvenuto la convenzione sottostante al pool, aveva presentato una seconda domanda per il residuo 50%, questa volta nella qualità di mandataria degli altri finanziatori. Il Giudice delegato dichiarava inammissibile la seconda domanda e il Tribunale di Roma — Sezione specializzata per le misure di prevenzione — rigettava l’opposizione. La banca ricorreva per cassazione articolando cinque motivi, incentrati sulla riconducibilità del credito a un unico creditore, sull’efficacia della precedente autorizzazione al pagamento e sui termini di ammissione.
La motivazione
Il ricorso è infondato. La valutazione della buona fede compiuta in occasione della prima domanda, limitata alla quota riferibile alla sola ricorrente, non può essere trasferita alla residua quota oggetto della seconda domanda, presentata dalla medesima società non in proprio ma quale mandataria di altri creditori effettivi: la diversa titolarità del credito impedisce di ritenerne l’identità. La limitazione iniziale al 50% era stata una scelta autonoma della ricorrente. La seconda domanda è inoltre tardiva ai sensi dell’art. 58, comma 5, che pone a carico dell’istante l’onere di provare, a pena di inammissibilità, di non avere potuto presentare tempestivamente la domanda per causa a lui non imputabile — onere non assolto, essendo generiche le deduzioni su incorporazioni societarie e difficoltà legate alla pandemia.
Quanto all’autorizzazione provvisoria al pagamento ex art. 54-bis, essa non ha effetti definitivi di accertamento: l’art. 57, comma 1, impone all’amministratore giudiziario di includere nell’elenco dei crediti da sottoporre a verifica anche quelli già autorizzati al pagamento, segno che restano soggetti alla stringente verifica prevista per tutti gli altri; l’art. 59, comma 6, disciplina soltanto la facoltà dei creditori di proporre opposizione, non un’esenzione dalla verifica; e lo stesso provvedimento autorizzativo faceva salva la ripetizione delle somme non dovute ex art. 61, comma 10, a conferma della sua natura precaria. È manifestamente infondato anche il terzo motivo, perché la comunicazione ricevuta per altra posizione creditoria non ha inciso sull’effettiva conoscenza della procedura, come dimostra la tempestività della prima domanda. Non è invocabile, infine, il principio delle Sezioni Unite civili n. 8557 del 27/03/2023 sui crediti verso i terzi garanti: esso è riferibile esclusivamente alla materia fallimentare e non è traslabile alla diversa procedura degli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011. Anche il quinto motivo è infondato: le due domande riguardano crediti con un’unica causa petendi ma diversi creditori, sicché l’ammissibilità della prima non si comunica alla seconda.
Dispositivo: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
- Nel passivo delle procedure di prevenzione, il pagamento provvisorio autorizzato dal giudice non «cristallizza» il credito: restano necessarie la domanda di ammissione e la verifica dei requisiti, buona fede compresa.
- La buona fede si accerta per ciascun effettivo titolare del credito: chi agisce come mandatario di altri finanziatori non può giovarsi dell’accertamento ottenuto in proprio.
- Le domande tardive esigono la prova rigorosa della non imputabilità del ritardo; disfunzioni organizzative generiche non bastano.
- Gli approdi delle Sezioni Unite in materia fallimentare non si estendono automaticamente al Codice antimafia.
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