Terapia ABA e autismo: il criterio cronologico regionale viola il diritto alle cure (TAR Puglia n. 786 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA (Applied Behaviour Analysis) rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione della legge n. 134/2015, e pertanto le ASL sono tenute a erogarlo a tutti gli assistiti con disturbi dello spettro autistico. È illegittimo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze, previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1340/2015 per l’assegnazione dei contributi in caso di incapienza del fondo, perché non garantisce l’accesso prioritario alle cure ai nuclei familiari con più minori autistici, gravati da un maggior peso economico. La Regione è l’unico soggetto legittimato a stabilire i criteri di assegnazione del contributo, mentre all’ASL spetta l’erogazione in concreto delle prestazioni. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., anche per la domanda di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate da professionisti privati.
Il Fatto
I genitori di due minori affetti da grave disturbo dello spettro autistico, riconosciuti invalidi ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento del diritto dei figli a usufruire, a carico del Servizio sanitario regionale, della terapia ABA fino al compimento della maggiore età, e la condanna della Regione Puglia e dell’ASL Bari alla presa in carico del trattamento, in forma diretta o mediante integrale rimborso delle spese sostenute. I ricorrenti riferivano di non aver ricevuto, dal 2021, alcun contributo regionale, poiché le istanze presentate dopo il 30 settembre 2021 superavano il budget assegnato. Il giudice del lavoro aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorso era stato riassunto dinanzi al TAR Puglia, che lo ha accolto con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ribadito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all’erogazione di un servizio pubblico quale l’assistenza socio-sanitaria in favore di minori autistici, comprensiva anche della domanda di rimborso delle spese sostenute.
Nel merito, il TAR ha ripercorso il quadro normativo di riferimento, osservando che il trattamento ABA è incluso nei LEA dall’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione della legge n. 134/2015, e che l’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 pone a carico del Servizio sanitario le prestazioni con evidenze scientifiche di significativo beneficio. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (sent. n. 8708 del 2023) secondo cui non è ragionevole opporsi alla necessità di assicurare l’effettivo trattamento ABA, dovendosi ritenere che tali prestazioni concorrano a realizzare la “prestazione di risultato” rappresentata dal riconoscimento del trattamento nei LEA.
Quanto al thema decidendum, il TAR ha ritenuto che il sindacato giurisdizionale si estenda allo scrutinio di ragionevolezza dei criteri stabiliti dalla Regione per l’erogazione del contributo. Alla luce di ciò, ha dichiarato illegittima la delibera di Giunta regionale n. 1340/2015 nella parte in cui prevede, in caso di incapienza del fondo, l’utilizzo del mero criterio cronologico di arrivo delle istanze. Tale criterio, pur basato su un fatto oggettivamente inoppugnabile, disattende la necessità di assicurare accesso prioritario al contributo ai nuclei familiari con più minori autistici, per i quali il peso economico delle cure risulta notevolmente aggravato.
Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione, chiarendo che alla Regione spetta in via esclusiva la potestà di assegnazione del contributo e l’individuazione dei relativi limiti, mentre all’ASL compete l’erogazione in concreto delle prestazioni assistenziali. Ha conseguentemente accolto la domanda di accertamento del diritto dei minori a ottenere il trattamento ABA fino alla maggiore età, la domanda di condanna alla presa in carico nei limiti del contributo regionale, e la domanda di rimborso delle spese fin qui sostenute nei limiti della somma indicata in ricorso, compensando le spese processuali per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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