Carenza del visto d’ingresso e natura vincolata del diniego di permesso di (TAR Lombardia n. 118 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato postula il previo possesso del visto di ingresso, la cui carenza integra un vizio sostanziale e non una mera irregolarità amministrativa sanabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La presenza di un rapporto di lavoro o di legami parentali non rende legittima la permanenza dello straniero entrato irregolarmente, salve le sole norme straordinarie di sanatoria. Ove difetti il visto, il potere della Questura è di natura vincolata e l’omesso preavviso di rigetto è sanato ex art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La controversia sull’accompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Un cittadino straniero fa ingresso in Italia per motivi turistici e, poco dopo, presenta alla Questura istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, allegando la comunicazione di ospitalità di un terzo. Nel corso di una successiva convocazione presso l’Ufficio Immigrazione, l’Amministrazione rappresenta l’insussistenza dei presupposti per il titolo familiare e il ricorrente dichiara di voler ottenere un permesso per lavoro, avendo nel frattempo reperito un’occupazione.

Contestualmente la Questura gli notifica un decreto di inammissibilità di quest’ultima istanza, rilevando l’assenza di visto d’ingresso, di nulla osta al lavoro e di procedure di regolarizzazione. Dal passaporto emerge un meccanismo di uscite e rientri nel territorio nazionale senza visto, utilizzando la ricevuta di presentazione dell’istanza di permesso. Il Prefetto dispone l’espulsione, convalidata dal Giudice di Pace, e il Questore l’accompagnamento alla frontiera. Il ricorrente impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR, che all’udienza pubblica avvisa le parti della possibile inammissibilità dell’impugnazione dell’accompagnamento per difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto una questione di giurisdizione. Il decreto con cui il Questore ha disposto l’accompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, quale conseguenza dell’espulsione prefettizia, incide su diritti soggettivi: il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ex art. 11 c.p.a. Il Collegio rileva che lo stesso provvedimento indica espressamente la possibilità di impugnativa ex art. 13, comma 5-bis.

Parimenti inammissibile è la censura relativa all’illegittimità dell’espulsione prefettizia, sia perché il provvedimento non risulta formalmente impugnato, sia perché la controversia è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito delle residue censure avverso il decreto di inammissibilità dell’istanza di permesso per lavoro subordinato, il TAR esclude il denunciato difetto istruttorio e motivazionale. La decisione della Questura si fonda sulla pacifica carenza del visto d’ingresso e sull’assenza di richiesta di nulla osta e di procedura di regolarizzazione, circostanze non contestate. Non si comprende a quale ulteriore attività istruttoria l’Amministrazione avrebbe dovuto dare corso, posto che il rilascio del titolo postula il previo possesso del visto.

Il Collegio reputa irrilevanti la presenza dei cugini e lo svolgimento di attività lavorativa. Quanto ai primi, difetta la prova della parentela e si tratta di soggetti non contemplati dall’art. 29 d.lgs. n. 286/1998 ai fini del ricongiungimento; quanto alla seconda, l’espletamento di un lavoro non rende legittima la presenza dello straniero entrato irregolarmente, salve le norme straordinarie di sanatoria, come quella dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, non rilevante nella fattispecie.

Non è violato l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: la carenza del visto non è una irregolarità amministrativa sanabile, ma un vizio sostanziale che denota l’assenza di un presupposto normativamente previsto, funzionale alla regolazione e al controllo dei flussi migratori. Infine, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non inficia il provvedimento: essendo il potere di natura vincolata, la violazione è sanata ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, perché palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è quindi respinto nel resto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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